Comitato Salute e Ambiente - SudEst
Forum di coordinamento per Altro Sviluppo Ambientale


 
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SINTESI - EDIZIONE AGGIORNATA
OTTOBRE 2003
Portavoce :                            Aldo Binosi            Resp.le Scientifico :               Massimo Blonda
Coordinatore Mola di Bari:          Rita Guastamacchia
Coordinatore Conversano:          Iuri Accardo           
Coordinatore Rutigliano:            Gianni Nicastro        

PROPOSTA DI MODELLO

"SISTEMA INTEGRATO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI"
per A.T.O. Ba/5

 
Nel corso della ormai lunga vicenda dell’inceneritore il Comitato ha spesso avanzato proposte per la gestione dei rifiuti rispondenti ai criteri fatti propri da tutte le organizzazioni internazionali ed acquisiti anche dalla legislazione nazionale.
Le fonti cui ci siamo ispirati non sono altro che le esperienze maturate in molte realtà del nostro paese che, laddove ha impegnato le migliori risorse, ha dimostrato di poter raggiungere risultati che solo pochi anni fa erano inimmaginabili.
Gli obiettivi verso cui ci muoviamo sono :
Declinati nel contesto specifico del bacino Ba/5, al quale ci riferiamo, questi obiettivi diventano :
Gli interventi di seguito proposti devono essere visti come parte di un unico progetto, un sistema integrato per la gestione dei rifiuti, di cui ciascuna componente è parte imprescindibile e strettamente interdipendente dalle altre.
La riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, lo sviluppo del mercato delle materie recuperate, la tariffazione, l’informazione costituiscono momenti diversi di un’unica strategia che può esprimere il massimo risultato solo se applicata integralmente.
Il documento presente si compone di tre momenti :
Proponendo questa elaborazione alla riflessione delle istituzioni, delle forze sociali e politiche, delle associazioni e dei singoli cittadini, desideriamo sottolineare che, mentre la parte del cosa fare non è che il censimento ragionato delle esperienze di successo fin qui realizzate, la parte del come fare rappresenta il vero focus della questione.
Esso è il modo in cui casi esemplari, aspirazioni e consapevolezza diffusi possono tradursi in volontà politica ed in un concreto progetto operativo.
Siamo tutti consapevoli che non esiste un unico soggetto capace di progettare e realizzare il sistema desiderato: la stessa legislazione ha riconosciuto che di fronte ai maggiori problemi ambientali come quello dei rifiuti, esiste una responsabilità condivisa dai vari soggetti, produttori, consumatori ed Amministrazioni Pubbliche.
La “rete dei soggetti” è proprio la concretizzazione di una trama istituzionale in cui ciascun attore partecipa al progetto portandovi la propria fisionomia, ma assumendosi le responsabilità che gli competono, e la Pubblica Amministrazione assolve il ruolo che le compete di regista dell’intera operazione.
I singoli soggetti della Pubblica Amministrazione, operano di concerto, ma entro una gerarchia di competenze ben definite: i Comuni ed i loro delegati (i Consorzi intercomunali, le municipalizzate, le aziende concessionarie per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti) sono titolari della responsabilità della raccolta differenziata, la Provincia è l’Ente cui la Legge assegna il compito di “assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani” ( D.L. 22/97 art. 23 comma 1).Nessun soggetto può fare a meno degli altri, ma ciascuno risponde secondo la propria specifica responsabilità.
 
LA RIDUZIONE
La riduzione è posta in tutti i documenti prodotti dai più autorevoli organismi internazionali e nazionali in cima alle priorità: in realtà è spesso la cenerentola delle politiche dei rifiuti.
Malgrado questo stato di minorità, riteniamo che esistano norme e iniziative meritevoli di essere prese in considerazione.
  1. La tariffazione – Il decreto 22/97 dispone all’art. 49 il passaggio dalla tassa alla tariffa. Al di là degli ovvi problemi che questa transizione inevitabilmente comporta, la tariffa ha il pregio di responsabilizzare ogni singolo cittadino, attribuendo un costo, almeno della parte variabile, proporzionale al rifiuto prodotto. Nei casi dove é già stata applicata in via sperimentale, questa misura ha portato a riduzioni consistenti dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. Per la nostra provincia proponiamo un avvio sperimentale e controllato della nuova tariffa, sulla base di autocandidature di comuni o consorzi intercomunali, che permetta di consolidare un quadro delle problematiche e delle soluzioni più efficaci.
  2. L’incentivazione al compostaggio domestico – In un territorio che in molte sue parti è caratterizzato da una struttura di abitazioni con giardino o rurali, il compostaggio domestico rappresenta una consistente chance di riduzione alla fonte del rifiuto. Si potrebbe ad esempio prevedere:
  3. Sviluppo di programmi specifici di riduzione – L’incremento della produzione degli ultimi anni è in gran parte attribuibile alla diffusione di prodotti “usa e getta”, ad abitudini di consumo “waste intensive”, alla moltiplicazione di imballaggi e sovraimballaggi. Un freno ed una vera e propria inversione di tendenza può avvenire solo con la convinta adesione di chi produce, distribuisce e consuma. Tra gli strumenti sperimentati con successo segnaliamo gli accordi di programma con associazioni di categoria (es. ristoratori, gestori di pubblici esercizi, grande distribuzione organizzata, gestori di servizi pubblici) per il coinvolgimento dei produttori e distributori e l’adozione di marchi ecologici a sostegno di campagne volte a influenzare i comportamenti di acquisto dei consumatori.
Riteniamo che più che le singole iniziative, possa funzionare un programma articolato che adottando contemporaneamente tutte le misure proposte si avvalga della loro combinazione sinergica.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Il campo su cui esiste oggi la maggiore casistica di intervento è certamente la raccolta differenziata. In questo caso si può proprio dire che non c’è nulla da inventare, ma solo da estendere e generalizzare il modello che sul campo si è dimostrato più efficiente.
La nostra stessa regione è ormai ricca di esempi da imitare. Questa è la raccolta integrata secco-umido, fondata su alcuni principi basilari :
§         Raccolta domiciliare;
§         Uso di sacchetti trasparenti e di diverso colore per ciascuna frazione;
§         Raccolta separata della frazione organica e delle altre frazioni secche (tipicamente carta e cartone, vetro, alluminio ed acciaio, talvolta plastica)
§         Modulazione dei vari giri di raccolta (dell’organico, delle frazioni secche recuperabili, del sacco indifferenziato) in modo da ottimizzare i costi e l’efficacia della raccolta.
Come per ogni altra iniziativa, condizione essenziale è la sensibilizzazione e l’informazione dei cittadini e di tutti gli addetti al servizio, con l’impiego di tutti i mezzi disponibili e di cui si è fatta larga esperienza.
La raccolta domiciliare integrata secco-umido è il fulcro del sistema, ma non può esaurirlo.
Il naturale completamento è dato dalla raccolta delle altre frazioni di rifiuto nelle cosiddette piazzole o piattaforme ecologiche.
La tipologia delle frazioni è da tempo oggetto della vigente Legge Regionale, qui vogliamo solo richiamare il fatto che allo stato attuale solo il verde viene raccolto quasi in tutti i  Comuni della nostra provincia, ed in buona misura anche gli ingombranti ed i ferrosi.
Molte frazioni mancano invece all’appello, come i Rifiuti Urbani Pericolosi (pile, batterie, farmaci scaduti, cartucce toner, lampade a scarica, oli,  siringhe, ecc.), i beni durevoli (elettrodomestici, componenti elettronici) e frazioni minori (polistirolo, fogli di plastica, pneumatici, ecc.)
Pur richiamando la necessità di un’applicazione integrale del dettato della L.R., ci preme sottolineare il contributo che alcune frazioni in particolare possono dare :
§         Gli ingombranti, che pur raccolti separatamente sono oggi in buona parte destinati allo smaltimento. Esperienze come quella della piattaforma di Cittiglio (Va), dimostrano che una elevata percentuale degli ingombranti può essere recuperata, con i conseguenti vantaggi;
§         I Rifiuti Urbani Pericolosi, che non incidono tanto sulla quantità, dato il loro scarso contributo in peso al totale dei rifiuti, quanto sulla qualità: se non raccolti separatamente inquinano in modo determinante il rifiuto raccolto e comportano danni rilevanti dove vengono smaltiti. Oltre al dettato della L:R., che ne prescrive la raccolta separata, richiamiamo anche un’interessante progetto, finanziato dalla Unione Europea, condotto da Verdi Ambiente e Società per la raccolta alla fonte di questa tipologia di rifiuto;
§         Gli inerti, vale a dire i residui da demolizioni edilizie, che, se opportunamente raccolti e triturati possono ritornare ad essere materiale da costruzione, evitando di finire in discarica, e risparmiando nel contempo  l’escavazione di una pari quantità di materiale. Pur essendo prevalentemente un rifiuto speciale, in quanto prodotto da utenze non domestiche, si ritiene che almeno in parte confluisca nel circuito dei rifiuti solidi urbani e richieda quindi l’attenzione dovuta. Lo stesso Comune di Bari ha avviato similmente, da pochi mesi, la Borsa telematica dei Rifiuti che già registra interessanti movimentazioni.
IL RICICLO
Una delle componenti spesso più fragili dei sistemi di raccolta differenziata è la destinazione finale dei materiali recuperati (le cosiddette materie prime seconde), talvolta oggetto di campagne allarmistiche che paventano la confluenza di questi flussi nel flusso di rifiuti verso lo smaltimento.
Premesso che oggi il sistema di riciclaggio dei materiali recuperati è affetto da particolari carenze, almeno nella nostra provincia, si identificano alcune strozzature che vanno affrontate.
La prima e più evidente è costituita dalla mancanza (seppur definita a Gioia del Colle, non ancora avviata) di impianti di compostaggio nella nostra provincia e nel nostro bacino in particolare.
La destinazione finale della frazione organica, che rappresenta la quota più pesante dei rifiuti urbani, può oggi essere affrontata con tre modalità integrate :
Del primo punto si è già parlato. Quanto al secondo si può auspicare un’azione coordinata di Comuni e Consorzi intercomunali per condividere i limitati costi di investimento e gestione delle attrezzature mobili necessarie.
La seconda opportunità è costituita dalla realizzazione di impianti per la valorizzazione delle frazioni secche, quindi delle fasi di ulteriore separazione e cernita precedenti al riciclaggio in senso stretto. La significatività del tessuto industriale della nostra provincia, l’elevato numero di aziende che trattano carta, vetro, metalli, legno, plastica, suggeriscono di operare un accurato censimento delle potenzialità di questo mercato, incoraggiando iniziative imprenditoriali che possano alimentare di materie recuperate questo ricco tessuto industriale, avvalendosi di una offerta di materie prime seconde a quantità costanti e di qualità verificabile.
Di per sé l’incontro, in quantità e qualità, della domanda e dell’offerta di questi materiali non è garantita: occorre invece una adeguata politica industriale che faccia costantemente corrispondere i due flussi, con l’apporto dei protagonisti, e l’adozione degli strumenti più opportuni, tra cui si segnalano le cosiddette “borse telematiche” ampiamente praticate in altre nazioni e che cominciano ad operare, soprattutto per azione delle camere di Commercio, anche nel nostro paese.
LA RETE DEI SOGGETTI.
Il problema che vogliamo affrontare è come applicare queste esperienze nel contesto della nostra provincia e degli attori, istituzionali e non, che vi sono coinvolti.
La convinzione che ci muove è che la questione dei rifiuti, come altri problemi ambientali emergenti, può trovare soluzione solo con il concorso operoso di tutti gli attori del gioco.
In termini più precisi occorre avviare un processo politico di coinvolgimento e responsabilizzazione, di messa a fattor comune delle risorse qualificate strategiche e di focalizzazione istituzionale.
La risorsa primaria che va mobilitata è la volontà politica concorde: i soggetti protagonisti di questo processo sono la Provincia, i Comuni, i Consorzi intercomunali, le Aziende Municipalizzate, i gestori dei servizi, le associazioni ambientaliste, le rappresentanze sociali e di categoria.
La “rete dei soggetti” che intendiamo mobilitare si articola, secondo la nostra proposta, in tre momenti sostanziali :
In sintesi un quadro in cui ciascuno è chiamato a partecipare al processo decisionale portando la propria visione ed i propri interessi, ma nel quale è tenuto poi ad assumersi impegni precisi e a rispondere dell’eventuale inadempienza.
GLI STRUMENTI.
Il come fare si compone di un quadro istituzionale, delineato nel paragrafo precedente, e di un insieme di strumenti, che descriviamo brevemente.
La riorganizzazione che riteniamo utile deve integrare, intorno ai dati sulla raccolta differenziata, almeno questi altri elementi informativi :
1.      La destinazione finale dei rifiuti, comprendendo i dati sul recupero, il riciclaggio dei materiali raccolti separatamente e i dati sullo smaltimento e quindi sui conferimenti a discariche ed inceneritori;
2.      Le principali fonti di produzione dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti assimilati prodotti dalle imprese e ricavabili essenzialmente dai MUD;
3.      La composizione merceologica del rifiuto indifferenziato, frutto di analisi a campione, e delle singole frazioni raccolte separatamente, per avere feedback sulla qualità della raccolta differenziata e sul residuo, sia per ridurne ulteriormente l’entità e la pericolosità, sia per guidare azioni di successivo miglioramento;
4.      Un set di indicatori di ottimalità che, estratti dai casi di maggiore successo, rappresentino una guida tendenziale per tutti.
§         Sistemi di Gestione Ambientali – I termini ISO 14000 e EMAS stanno cominciando a diventare familiari anche da noi. Si tratta di Sistemi formalizzati che permettono di mettere sotto controllo gli impatti ambientali di attività produttive e di servizio, definendo programmi di intervento, e che possono essere certificati da organizzazioni indipendenti. Peraltro la diffusione dei sistemi di qualità conformi allo standard ISO9000 ha creato quei presupposti culturali favorevoli all’accoglienza anche di queste metodologie. Nel campo che qui prendiamo in esame proponiamo di sperimentare l’introduzione di Sistemi di gestione Ambientale nelle imprese operative nella raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti.
GUARDARE AVANTI.
Già traspare che la gestione dei rifiuti può creare molte opportunità di innovazione di processi e prodotti, di creazione di nuove professionalità, di diffusione di conoscenze, di pratica quotidiana di comportamenti collaborativi e responsabili.
A queste opportunità può essere data sede per meglio esprimersi e diffondersi, tra cui :
La convergenza di adeguate politiche pubbliche, adesione del sistema delle imprese, partecipazione del sistema formativo e della ricerca può in sostanza dar luogo ad un vero e proprio distretto industriale “del rifiuto” con ricadute positive non solo ambientali, ma anche economiche, occupazionali e di innovazione.
I RISULTATI CHE CI ATTENDIAMO.
Il progetto che proponiamo attraverso questo documento è certamente ambizioso, ma all’altezza delle capacità e delle risorse del Bacino.
Vogliamo ricordare, tra le altre :
Le condizioni in cui ci muoviamo ci fanno ritenere che il bacino Ba/5 può diventare la guida in Puglia per la gestione dei rifiuti, strettamente collegata con le realtà nazionali ed europee all’avanguardia.
Nelle fasi successive di discussione dovranno essere definiti :
Senza entrare nel merito di valutazioni di questa natura, vogliamo, in conclusione, ricapitolare gli effetti sicuri, quantunque non stimati quantitativamente, che le proposte qui avanzate possono portare :
SCHEMA DEL MODELLO DI BACINO

 
Necessitano alcune brevi premesse:
·         La opzione strategica dell’incenerimento quale strada “maestra” per la soluzione dell’emergenza rifiuti, risulta oramai superata dalle stesse iniziative Comunitarie quest'anno è stato adottato il VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente, dal Parlamento e dal Consiglio mediante decisione 1600/2002/CEE del 22 luglio 2002 che definisce i principali obiettivi e le priorità che l’azione comunitaria ambientale dovrà perseguire nell’arco dei prossimi dieci anni. In particolare il programma (che prevede i relativi finanziamenti comunitari) individua quattro fondamentali campi di intervento, indicando per ciascuno di essi obiettivi ed azioni prioritarie. Il quarto campo di intervento riguarda le risorse naturali e i rifiuti. Il programma mira a garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione dei rifiuti prevedendo modelli di produzione e di consumo più sostenibili. Per quel che attiene alla annosa questione della prevenzione e gestione rifiuti, il Programma torna a sottolineare l’importanza della sensibilizzazione dei cittadini sul tema ed individua nel riciclaggio lo strumento per giungere ad una riduzione quantitativa dei rifiuti avviando a soluzione le problematiche dello smaltimento. A tal fine si prefigge la promozione della revisione, in tempi brevi, della normativa comunitaria sul tema.
·         A livello nazionale il decreto Ronchi prevede degli obblighi sulla percentuale di raccolta differenziata da raggiungere ed individua quale opzione l’incenerimento, quale possibilità di smaltimento, ma  - di contro – incentiva, in linea con i programmi di finanziamento comunitari, la scelta di modelli finalizzati al riciclaggio. Inoltre ricordiamo che ad oggi gli impianti di incenerimento e termovalorizzazione rientrano sistemicamente nella programmazione industriale dei Piani energetici e non nei Piani gestione Rifiuti e questo comporta che gli impianti, di tipo privato, beneficiano di procedure semplificate, assenza di V.I.A. e facilitazioni di modifica degli strumenti urbanistici (come i PRG) oltre a beneficiare di finanziamenti statali. In primavera sarà votato in Italia il referendum abrogativo di tali normative che, come già in USA e Europa, in caso di cancellazione delle agevolazioni economiche, renderebbe entieconomico – per qualunque impresa – progettare e installare inceneritori.
·         Ricordiamo che il decreto Ronchi ha inoltre previsto la produzione del CDR (i cui impianti beneficiano anch’essi della “tragica” procedura semplificata del decreto "sbloccacentrali" ) con una finalità prioritaria: la sostituzione con il CDR dei combustibili di natura fossile – petrolio e carbone – e non già per favorire la termovalorizzazione con impianti dedicati.
·         Il Modello di gestione che dovrà essere adottato nel Bacino Ba/5 dovrà sciogliere pertanto il nodo primario della opzione strategica da scegliere: INCENERIMENTO  o RICICLAGGIO. Questa scelta, come ovvio, comporta conseguentemente strategie e strumenti diversi sia in termini di impianti di smaltimento e relativi processi di gestione dei rifiuti, sia in termini di “educazione” e sviluppo della partecipazione sociale e coinvolgimento degli attori economici del territorio.
Ai fini pertanto delle valutazioni finalizzate alla scelta del Modello abbiamo considerato una serie di fattori che riepiloghiamo a titolo esemplificativo:
Ø      I livelli di antropizzazione urbana e rurale dei territori del bacino
Ø      Le condizioni geologiche dell’area ed effetti su habitat naturali
Ø      Il tessuto produttivo dei singoli comparti e la distribuzione economica e territoriale
Ø      Le nicchie di eccellenza produttiva in alcuni territori (caseario, uva, frutta…)
Ø      Le attuali situazioni di sviluppo turistico e i programmi già in essere sul territorio (Castellana grotte, Alberobello, la Valle d’Itria, Polignano, Mola e Conversano,..)
Ø      Le realtà ambientali legate al sistema terra-mare-campagna
Ø      Le vocazioni di sviluppo sociali, culturali ed economiche delle Comunità del territorio
L’analisi di questi elementi conducono univocamente alle valutazione totalmente negativa degli impatti (ambientali, culturali ed economici) di un Modello di gestione rifiuti centrato sullo smaltimento tramite incenerimento; questo deprimerebbe definitivamente in ampie parti del territorio le possibilità di sviluppo delle vocazioni agricole e turistiche: basti pensare che già oggi la Comunità Europea classifica negativamente tutte le produzioni agricole provenienti da territori in prossimità di discariche, deprezzando i prodotti…in caso di inceneritori i danni sarebbero enormi ed irrevocabili.
Il Piano regionale dei rifiuti ha indicato per il territorio regionale la scelta dell’incenerimento quale Modello da adottare: questa indicazione  non è “vincolante” stante le autonomie che il regime di Commissariamento ha ultimamente delegato ai Sindaci quali “commissari ad acta” e che rendono possibili – nel rispetto degli obiettivi di cui al decreto Ronchi (35% di raccolta differenziata e diminuzione progressiva del ricorso alle discariche quale strumento di smaltimento dei rifiuti) – modifiche nella individuazione degli impianti, della loro localizzazione, dei sistemi di raccolta e gestione e quindi… del Modello complessivo strategico. Modello che può quindi essere “costruito” sulla base delle esigenze del territorio con la finalità di superare la fase di emergenza ed adottare il principio della programmazione e modulazione degli obiettivi.
Consideriamo anche che tale autonomia, ad oggi, è resa ancora più “svincolata” da legami organizzativi, mancando ancora in Provincia di Bari il relativo Piano Provinciale di Organizzazione.
Sulla base allora dell’analisi dei dati quantitativi e qualitativi dei rifiuti prodotti nel Bacino ed applicando le proiezioni di incremento (sulla base dei parametri generalmente applicati negli studi di settore ed approntati dalla Università di Torino) riportiamo le principali valutazioni circa alcuni aspetti del Piano regionale in relazione agli impianti.
Ø      Stante nel bacino la produzione di rifiuti utili alla realizzazione del CDR – che ricordiamo è classificato quale rifiuto speciale - nella misura circa del 40% del totale (che risulta di 470 tonn/die) , risulta che il CDR prodotto dai rifiuti del Bacino sarebbe – dopo le lavorazioni – al max 140/160 tonn/die. Poiché il più piccolo impianto di termovalorizzazione (come ad es. quello del progetto Renova) deve bruciare  minimo 300 tonn/die di CDR, si deduce che il bacino dovrebbe importare altro CDR o altri rifiuti da trasformare in CDR (non a caso la sciagurata definizione di "rifiuto speciale" al CDR è stata data dal governo attuale per consentire lo spostamento fuori bacino del CDR da smaltire !). Ovviamente un impianto di produzione CDR richiederebbe “di logica” un inceneritore che, per motivi economici e funzionali, sarebbe "ragionevolmente" allocato sullo stesso sito dove ne viene prodotto il combustibile, anche per ridurre costi e problemi logistici per il trasporto del CDR.
Inoltre, un impianto dedicato di produzione del CDR comporta la esistenza in vicinanza di apposita discarica di soccorso “per rifiuti speciali” che dovrebbe servire a sopperire a problemi che possano intervenire che impediscano di bruciare il “prodotto CDR” . Di fatto poi essendo sottodimensionati gli impianti di destinazione del CDR, le "ecoballe" restano sotto tettoie all'aperto o vengono stoccate nelle discariche in modo permanente (come in Campania). Inoltre, come in quasi tutti i casi di impianti, il CDR stoccato, attira stormi di gabbiani che si cibano delle particelle di rifiuti presenti nelle balle di CDR, interagendo con aumento di presenza di topi e mosche che renderebbero “a rischio” la salute delle comunità vicine e, soprattutto,  le salubrità dei prodotti che poi entreranno nella catena alimentare del territorio.
Ø      In ultimo  ricordiamo che un inceneritore avendo la classificazione di “impianto industriale per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, non rientra nella programmazione della gestione rifiuti, ma viene assimilata alle centrali elettriche, godendo quindi di finanziamenti pubblici, di procedura semplificata e, stante la disastrosa legge "sbloccacentrali", l’autorizzazione ministeriale e il visto di compatibilità della commissione tecnica Provinciale, valgono quale variante ai PRG comunali: quindi IMPIANTO CDR = INCENERITORE !
Ø      Circa poi le localizzazioni previste, ci sembra quanto meno grave che, anziché favorire la distribuzione territoriale del carico degli impianti sia stato individuato un unico  “Polo rifiuti” tra Conversano e Mola di Bari dove da anni insistono discariche – per lungo tempo  incontrollate e mai bonificate – che hanno compromesso ai limiti della irreversibilità le possibilità di sviluppo delle pur presenti, significativamente, produzioni agricole, insediamenti abitativi, aziende agrituristiche,…strutturalmente inserite in un sistema terra-mare-urbanità che trova ampie possibilità di sviluppo in una serie di progettualità già in corso, tra le quali ne indichiamo solo alcune:
Ø      Il Piano Urban2 a Mola di Bari che prevede la riqualificazione dell’intero territorio comunale e conseguentemente dei tessuti culturali, produttivi, turistici ed economici;
Ø      Conversano “Città d’arte”
Ø      la Giunta Regionale ha deliberato definitivamente nell’Area di Conversano-Mola la definitiva approvazione del Parco a Tema “Elementa” (che - AL DI Là DI SERIE PERPLESSITà SULLA INIZIATIVA - prevede flussi turistici importanti) e la creazione della “Riserva naturale a tutela orientata dei laghi di Conversano e Gravina di Monsignore”.
Ø      L’asse “collina (Conversano)-mare” (Mola di Bari e Polignano) che si programma di inserire in progetti di itinerari turistici importanti, già nei programmi del Patto Polis.
Ø      Numerose ulteriori motivazioni che saranno oggetto di contestuali documenti che il Comitato sta realizzando a supporto delle prossime iniziative anche legali
Tutto ciò considerato – FERMA LA OPPOSIZIONE CHE ANCHE IN VIA LEGALE IL COMITATO OPPORRA’ A TALI LOCALIZZAZIONI (come già in affiancamento nel ricorso al TAR promosso dal comune di Mola di Bari)-  e ritenendo quindi che tali gravi ricadute che si avrebbero obbligano ad interventi “correttivi” che non possono ridursi a conflittualità tra Comuni circa la localizzazione degli impianti (che ovunque si insedino provocherebbero danni irreversibili), si deve andare necessariamente ad una ridefinizione STRATEGICA del Modello da adottare che “strutturalmente” non richieda determinate tipologie di impianti e procedure.
Una fase che risulta strategica, strettamente conseguente all’impegno forte e primario sulla raccolta differenziata a cominciare dall’organico, è evidentemente quella del Riciclaggio del Materiale differenziato raccolto e selezionato.
Descrivere la intera strutturazione di questa fase nei dettagli operativi risulta complesso, ma indichiamo la struttura generale e gli strumenti individuati.
Quali brevi precondizioni considerate:
v      Nel nostro bacino operano aziende di diverse dimensioni (dall’industriale del vetro e legno all’artigianale e piccola industria per carta e plastica);
v      Il consumo nei territori dei 21 Comuni di oggetti e strumenti derivanti da  plastica, carta, legno, vetro,… è molto consistente sia in relazione al mercato “privato” sia in relazione al sistema produttivo - agricolo in particolare – come nel caso della commercializzazione e trasporto dei prodotti agricoli;
v      Attualmente la bilancia dei pagamenti del bacino relativamente all’approvvigionamento di detti merci è totalmente passivo ( ad esempio per le cassette di legno usi per trasporto frutta, imballaggi di cartone per trasporti, arredi urbani, contenitori dei prodotti lattiero-caseari, carta per usi amministrativi di Enti pubblici,…)
v      Il livello di disoccupazione ed inoccupazione nei nostri territori è a tutti noto ed evidente. Meno evidente è la sempre maggiore capacità e volontà imprenditoriale giovanile che nel bacino si evince da esponenziali crescite di piccole aziende e progetti per richieste di Finanziamenti agevolati.
Tutto questo consente di “recuperare” e valorizzare un Progetto che circa tre anni fa Tecnopolis ha redatto per il Comune di Conversano: Ecoparco che noi vogliamo rinominare: “EcoRete produttiva”.  Senza dettagliare una serie di passaggi, tracciamo le linee di un sistema produttivo di bacino che metta in Rete, all’interno della Filiera della gestione dei rifiuti, le aziende del territorio che operino nella realizzazione di merci derivanti da materie prime seconde (plastica, carta, legno, vetro,…), garantendo loro il materiale di produzione a costi competitivi in una logica di autosufficienza del bacino.
Serve, quindi, una Funzione di Tutoraggio e Incubatore di aziende che segua e inserisca progressivamente le nuove aziende nella Rete.
Domanda-Offerta imporrà la definizione nei 21 Comuni di applicazioni normative che obblighino i Comuni ed i soggetti pubblici coinvolti all’uso esclusivo e primario di merci riciclate prodotte nel bacino. Su quello che definiamo “libero Mercato” invece la possibilità di ottimizzare l’intera catena produttiva territoriale dipenderà dal rapporto qualità/prezzo dei Prodotti.
Nell’ambito delle applicazioni comunali deve essere abbinato un Piano di Azioni che sostenga le strategie del modello incidendo sul livello e la cultura dei consumi: coinvolgimento scuole, obbligo sul territorio comunale di bibite da asporto solo in contenitori riciclabili, grossisti e distributori da vincolare – anche con eventuali premialità fiscali – alla vendita di merci in contenitori riciclabili e con riduzione degli imballaggi, …..
A questo duplice compito: Tutoraggio e Mercato proponiamo il coinvolgimento sistemico di Tecnopolis e la creazione di un Marketing Center per promuovere le merci prodotte dalla EcoRete e gestire i canali di commercializzazione extrabacino oltre a gestire, per il tramite di Cooperative Sociali convenzionate con il Gestore unico di Bacino, le “Isole di scambio” finalizzate al recupero e rigenerazione di merci per la vendita in sede di mercato dell’usato.
Al fine degli ambiziosi obiettivi proposti e dell’impegno tecnico-programmatico che il Modello richiede, risulta necessario quindi una declinazione organizzativa dell’ATO tale da poter rispondere alla “sfida” che sarebbe – con pochissime altre realtà - pilota in Regione e a livello nazionale.
Questa la struttura organizzativa del Coordinamento dell’ATO che proponiamo alla  Bari/5:
v      Conferenza dei Sindaci e Giunta Esecutiva con deleghe a specifiche problematiche (discariche, Rete Ecoproduttiva, raccolta differenziata,…);
v      Commissione Tecnica - 3 esperti "locali" + Partner Tecnico (Parco Agrario della Scuola di Monza) - che affianchino la Giunta esecutiva e la Conferenza dei sindaci nella realizzazione, avanzamento e "gestione" della realizzazione del Modello di Bacino e per la individuazione - se del caso - delle localizzazioni alternative dgli impianti secondo parametri oggettivi di valutazione (si faccia riferimento ai  lavori della Commissione "non rifiutarti di scegliere" della Provincia di Torino presediuta dal prof. Luigi Bobbio) e le premialità tariffarie legate ai carichi degli impianti.
v      Fase di Gestione Unitaria con Capitolato unitario di riferimento (sulla base di quello approntato dal Comune di Mola di Bari) per le singole Gare di appalto nei Comuni interessati, fino a coincidenza con scadenze uniche per tutti i 21 Comuni;
v      Società Mista a prevalenza Pubblica (come da atto costitutivo ATO) per successiva operatività con Gestore Unico. La Società beneficerebbe in termini di partner tecnico prioritariamente delle già costituite Municipalizzate di Gioia del Colle e Castellana che si impegnerebbero - appena in condizione operativa - a partecipare alle Gare di appalto dei Comuni. I primi impegni della Società Mista di bacino, con partecipazione dei Comuni sulla base del numero di abitanti -  devono riguardare in primis la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il collocamento dei lavoratori LSU del bacino e la individuazione del Partner Tecnico Privato - con priorità ad altre Municipalizzate - con requisiti di affidablità e coerenza strategico-operativa
v      Osservatorio di bacino (che comprenda le rappresentanze di Associazioni ambientaliste, imprenditoriali, sindacali, culturali, soggetti tecnici e scientifici, forze sociali,….) che periodicamente sia informato dell'avanzamento del Modello e - in sinergia con l'Osservatorio Provinciale - possa suggerire e indicare miglioramenti e correzioni, partecipando quale partner attivo nelle campagne di informazione e sensibilizzazione delle Comunità.
v      Partner impreditoriale per Tutoraggio e incubatore di imprese del riciclaggio (Tecnopolis)
v      Marketing Center (Politiche di commercializzazione Merci riciclate e/o  rigenerate)
v      Ottimizzatore del Coordinamento in affiancamento al Presidente ATO
 
In questa fase pertanto lo schema (di massima) delle localizzazioni potrebbe prevedere:
·        Contrada Martucci (Conversano-Mola): Chiusura discariche - nel tempo strettamente necessario all' avvio nuova discaricadi bacino -  e bonifica Area. Isola ecologica di scambio
·        Acquaviva : Discarica a titolarità pubblica per RSU post differenzazione;  Piattaforma di differenziazione  "RSU talquale" secco-umido-inerti e annessa Linea interdipendente di selezione dei rifiuti differenziati secco; impianto per produzione - a scalare - di CDR (senza essiccazione) da cedere a utilizzatori extrabacino (in via preventiva vanno esperiti i contatti per contrattualizzare la fornitura). La produzione di CDR , progressivamente con l'incremento della raccolta differenziata e l'avanzamento del Modello di gestione, arriverebbe ad azzerarsi con contestuale chiusura della attività produttiva. Eventuale personale impegnato in tale attività "temporanea" e poi in sovrannumero sarà assorbito dal Gestore Unico.
·        Gioia del Colle: Stazione di recupero a titolarità pubblica per Inerti; Impianto a celle chiuse di compostaggio dell'umido da separazione meccanica per ammendante con annessa linea di impianto di compostaggio per compost di qualità a celle chiuse. Isola ecologica di scambio. Sede Direzione Gestore Unico.
·        Putignano: discarica a titolarità pubblica per inerti. Isola ecologica di scambio.
·        Tutti i Comuni : Isole ecologiche di conferimento differenziato

 


 
Medicina Democratica
Comitato Cittadino “Fibronit” (Bari)
Coldiretti – Fed. Prov.le
Fed. Provinciale ABAP - Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi
Legambiente
Lega Tumori (Mola di Bari)
WWF
VAS - Verdi Ambiente e Società
Associazione "Città Aperta" (Conversano)
Associazione CERICA (Castellana Grotte)
Circolo Legambiente Solidarietà (Mola di Bari)
Sindacato di base RdB
ACLI
ACLI Terra
"Europe Conservation"
CSC – Comitato Studentesco Cittadino (Mola di Bari)
Coordinamento Intercomunale Studenti Medi
Sinistra Ecologista
Movimento CittadinanzAttiva
Forum Ambientalista
Ass.ne La discarica del Re (Rutigliano)
Circoli PRC Mola di Bari, Conversano, Sammichele, Rutigliano, Monopoli, Gioia del Colle, Locorotondo
Italia dei Valori Coord.to Prov.le
Napoli Club (Mola di Bari)
Associazione Civico 9 (Conversano)
Democratici di Sinistra Fed.ne Prov.le
Italia Nostra
Greenpeace
Associazione Culturale “Terra Rossa” (Conversano)
Associazione "Il Seme" - (Conversano)
SACS (Puglia)
Redazione “La Piazza” (Gioia del Colle)
Periodico "Liberementi" - (Locorotondo)
CSOA Coppola Rossa - (Adelfia)
AEA - Associazione Esposti Amianto
www.moladibari.com (portale web)    
  
                        
 Il Comitato aderisce a :
"Coordinamento Nazionale contro le Centrali"
"Manifesto in difesa SSN CITTADINANZATTIVA"
"Coordinamento Nazionale Comitati contro gli Inceneritori"

CONSIGLIO PROVINCIALE

Ordine del Giorno
BOZZA
In relazione ai provvedimenti del Commissario Straordinario per la emergenza ambientale Fitto circa il Piano Regionale di gestione dei rifiuti in particolare riferimento al bacino Ba/5 si esprimono forti perplessità :
§         nel merito per la scelta strategica di fondo di privilegiare la produzione di CDR e la conseguente termovalorizzazione dei rifiuti rispetto a politiche di recupero e riutilizzo dei materiali,  capaci invece di garantire maggiore sviluppo imprenditoriale ed occupazionale, minor impatto ambientale e maggior risparmio per i cittadini attraverso la tariffazione.
§         nel metodo, per l’assoluta rigidità con cui sia i contenuti del piano, che la tipologia e la localizzazione degli impianti, sono state di fatto imposte ad alcune comunità locali, in palese conflitto con le compatibilità ambientali e di sviluppo economico delle aree interessate, a causa anche di un ulteriore inaccettabile carico ambientale in contrada Martucci ed esautorando le autonomie decisionali dei Sindaci, dallo stesso Fitto designati quali Commissari ad acta.
Esprimiamo invece piena condivisione, e l’impegno ad attuarli per quanto di competenza dell’Ente Provincia, dei principi base del Decreto Ronchi, che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione programmatica nella gestione rifiuti in Italia, allineandola, negli intenti, agli altri paesi Europei  ed ad una concezione moderna e civile della soluzione del problema.
Questi principi, sempre attuali, presentano una grossissima valenza ambientale, economica e socio-occupazionale, rappresentata dalle così dette quattro R: riduzione della produzione di rifiuti alla fonte, raccolta differenziata, recupero, risparmio e riutilizzo di materiali e di energia, riduzione e protezione ambientale nello smaltimento in discarica.
I vantaggi di questa strategia, che è l’unica possibile e sostenibile nel tempo, sono tantissimi:
-          l’eliminazione progressiva delle discariche e di impianti ad alto impatto ambientale, con contestuale riduzione dell’occupazione di territorio e dell’inquinamento;
-          l’incremento dell’indotto imprenditoriale ed occupazionale nel riutilizzo delle materie seconde, il risparmio ambientale ed economico nell’uso di materie prime;
-          l’incremento occupazionale nei sistemi di raccolta differenziata;
-          il recupero energetico, che comunque deve limitarsi alle materie non riciclabili e in sostituzione di altri combustibili fossili in impianti già esistenti;
-          la chiusura del ciclo della sostanza organica utilizzabile come fertilizzante in agricoltura, che consente la riduzione dell’uso della chimica e il contrasto dei fenomeni di desertificazione;
-          il miglioramento delle condizioni igieniche urbane;
-          il contrasto delle attività delle così dette ecomafie e del peso della criminalità organizzata nel settore, soprattutto al sud.
 
Tutto ciò si traduce anche, a regime, in un significativo risparmio per le famiglie, tramite la sostituzione della tassa con la tariffa, commisurata agli sforzi collettivi ed individuali per ottenere una separazione dei rifiuti ai fini di una loro migliore riutilizzabilità: in sostanza più ricicli più risparmi, visto che la voce smaltimento in discarica rimane quella più pesante nel costo complessivo della gestione del ciclo rifiuti.
L’intera operazione, complessa ed articolata, richiede un forte impegno programmatico e di indirizzo da parte delle istituzioni e della pubblica amministrazione (prime fra tutte l’ATO e le singole municipalità afferenti); l’interesse pubblico è l’unico capace di fare la differenza, lasciando all’iniziativa privata il compito di coprire, con intelligenza e capacità innovativa, tutti gli spazi operativi che si aprono, ma non certo il condizionamento degli indirizzi strategici di fondo in funzione di logiche del massimo profitto ricavabile.
In questo quadro risulta fondamentale l’azione di ricorso al TAR promossa dall’Amministrazione di Mola di Bari, tesa a creare le condizioni per l’elaborazione, da parte dell’ATO, di un piano alternativo a quello del Commissario.
E sempre in questa direzione si muove la proposta alternativa elaborata dal Comitato Salute e Ambiente Sud Est, che condividiamo pienamente (come già in Commissione Ambiente nelle Riunioni del 5 e 9 dicembre 2002), che indica le linee programmatiche sostenibili per la gestione integrata dell’intero ciclo rifiuti nel bacino.
La proposta strategicamente  prevede in sostanza:
-          un incremento della raccolta differenziata ottenuta con un servizio domiciliare secco-umido;
-          il recupero massimo di sostanza organica e materiali secchi, lasciando al trattamento della frazione indifferenziata (per la produzione di CDR e sovvalli) un ruolo residuale e marginale;
-          una conseguente netta riduzione dello smaltimento in discarica, fra l’altro di materiali molto meno pericolosi.
Per ciò che attiene alle tipologie e localizzazioni di impianti prevede:
-          la dismissione e la bonifica entro un anno dell’area in contrada Martucci (tra l’altro già da tempo imposta al proprietario privato dallo stesso Commissario);
-          due impianti di compostaggio;
-          stazioni di selezione del secco;
-          la cessione del CDR risultante dal processo di selezione dell’indifferenziato ad impianti fuori bacino e comunque senza la costruzione di impianti dedicati;
-          due stazioni di recupero e smaltimento inerti;
-          una isola ecologica di bacino per il ricondizionamento, riassemblaggio e mercato dell’usato (vestiario, computer, elettrodomestici,…)
-          una discarica di servizio di bacino da identificarsi fra quelle già previste dalla precedente pianificazione regionale, correttamente inquadrate ambientalmente e già attualmente a titolarità pubblica.
Il piano esecutivo, le localizzazioni definitive ed eventuali ulteriori necessità impiantistiche, devono, ovviamente, essere meglio definite e riportate in sede ATO, in piena condivisione fra le comunità locali.
Il progetto appare comunque realisticamente attuabile e vantaggioso per le comunità locali.
Pertanto
La Amministrazione Provinciale
§         interverrà per quanto di competenza per acogliere le motivazioni tecniche e ambientali avanzate dai Comuni e dai Soggetti interessati (e di cui al ricorso al TAR del Comune di Mola) per la NON autorizzazione della prevista discarica di servizio/soccorso  per Rifiuti speciali individuata (unica per la intera regione) dal Commissario in Contrada Martucci;
§         condivide  e si impegna ad attivare la applicazione del Modello alternativo proposto dal Comitato Salute e Ambiente Sud Est e condiviso dall’ATO del bacino Ba/5;
§         approva, con tali finalità, la adesione in “costituzione ad adiuvandum” al Ricorso giacente al TAR promosso dal Comune di Mola di Bari e che registra già omologhe adesioni di Associazioni Ambientaliste nazionali come il WWF e Legambiente aderenti al Comitato;
§         si impegna a supportare gli organi dell’ATO nella definizione e realizzazione organizzativa e tecnica dell’intero ciclo dei rifiuti in applicazione del Modello di Gestione definito, sia in relazione alla fase progettuale sia nella ottimale individuazione delle localizzazioni dei carichi degli impianti previsti nell’ambito anche del previsto Piano Provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti in corso di elaborazione.
DISCARICHE, CDR, INCENERITORE….AFFARI E TANTI DUBBI !             

a cura di Aldo Binosi Portavoce "Comitato Salute e Ambiente Sud Est"

Dopo circa 20 anni di rapina del territorio con l’uso indiscriminato delle cave in Contrada Martucci per lo stoccaggio di rifiuti di ogni tipo, in alcuni casi anche illegalmente, la storia ripropone la volontà di alcuni affaristi privati - complice il Piano regionale dei rifiuti del Commissario Straordinario e Presidente della Regione Fitto – di fare dell’area tra Mola-Conversano e Rutigliano la pattumiera della Puglia.
 GIUGNO 2001 : Si scopre la candidatura della ditta Lombardi Ecologia di ospitare una discarica per rifiuti contenenti amianto. La dura protesta organizzata dal nascente Comitato e dalle Amministrazioni locali fermano il progetto. Il Comitato produce una controrelazione allo studio di impatto ambientale della Lombardi e lo invia al Ministero dell’Ambiente. Il procedimento è bloccato.
GIUGNO 2002 : si apprende che la Renova srl (soci : Lombardi Ecologia e Gruppo Mercegaglia) hanno progettato un inceneritore in Contrada Martucci che tratterebbe 300 tonn. al giorno di rifiuti .
Si scopre che l’iter, in totale omertà, ha gia registrato il parere favorevole del Ministero e ha passato senza intoppi ben due Conferenze di servizio alla Provincia di Bari.
Il Comitato rilancia la lotta con il sostegno e il protagonismo della Giunta Comunale di Mola di Bari e l’adesione degli altri Comuni limitrofi. Manifestazioni cittadine imponenti e mobilitazioni frequenti riescono a fermare il progetto grazie anche allo stop intimato da Fitto in qualità di Commissario straordinario Rifiuti, su sollecitazione del Comitato.
Nei mesi successivi le procedure che ufficialmente sono congelate in realtà vanno avanti essendo il capitolo inceneritori non di competenza del Piano rifiuti, ma del Piano regionale dell’energia attualmente in preparazione e per il quale decide, guarda caso, il Commissario Straordinario per le politiche energetiche… Fitto!
Ad oggi il progetto, approvato anche per i finanziamenti della 488, attende solo la "chiusura del cerchio": impianto produzione CDR e autorizzazione edilizia del Comune di Conversano fino ad oggi contrario (Renova non beneficia della procedura semplificata che aggirerebbe le autorizzazioni).
Maggio 2002 /Ottobre 2003 Vari decreti di ampliamento dei lotti in Contrada Martucci (solo negli ultimi mesi oltre 500.000 metri cubi) ed incremento dei Comuni che scaricano rifiuti a nel sito della Lombardi Ecologia: da 12 a 15, da 15 a 21.
Sospetti di inquinamento delle falde denunciate dagli agricoltori non sono verificate dagli organi preposti (neanche ai pozzi dell’AQP che serve l’acqua potabile di gran parte d Mola di Bari)
Novembre 2003 Fitto impone – in difformità alle sue stessa disposizioni del giorno prima e dello stesso piano regionale -l’individuazione di contrada Martucci (ignorando totalmente che 12 Comuni avevano già unanimemente rigettato tale soluzione e cambiando in tutta fretta e senza motivazioni il Piano Regionale da Lui stesso fatto) quale sito definitivo (....nei secoli dei secoli):
Il Comitato raccoglie l’intero Bacino (Associazioni, singoli, operatori economici,…) e denuncia l’operato di Fitto con due Conferenze Stampa il 5.12. alla Provincia ed il 4.2.2003 alla Regione, in collaborazione con Rifondazione Comunista e Verdi.
In queste occasioni viene ufficialmente presentato un Modello di gestione dei Rifiuti proposto per il bacino Ba/5 alternativo al Piano Regionale e che punta sul differenziato spinto e sul riciclaggio.
La Commissione Ambiente del Consiglio Provinciale unanimemente condivide il percorso proposto dal Comitato in due specifiche Riunioni della Commissione Ambiente il 5 ed il 9. 12.2002
Il Consiglio Comunale di Mola di Bari unanimemente il 25.11 stigmatizza le logiche del Piano Regionale e respinge la localizzazione del carico degli impianti in Contrada Martucci, così come i Partiti della colaizione di CentroSinistra di Conversano e di altri Comuni del territorio.
Il 21.12 la Giunta di Mola di Bari presenta ricorso al TAR.
Nel frattempo il Comitato compie azioni di informazione nei Comuni del bacino e organizza incontri con le Categorie e gli operatori interessati, sostenendo attivamente l’azione legale della Giunta di Mola.
Il 4 febbraio il Comitato denuncia con forza la azione di Fitto che oggettivamente premia gli interessi privati di Lombardi a scapito dell’interesse pubblico, riservandosi ulteriori azioni legali ed iniziative pubbliche e la costituzione "ad adiuvandum" al fianco del Comune di Mola, tramite le Associazioni aderenti (tra cui: Legambiente, WWF, ABAP,  Sinistra Ecologista, AEA,…).
Il Comitato inoltre sottolinea alcuni elementi di questo "percorso" che destano quantomeno preoccupazioni circa i possibili intrecci con altre situazioni che coinvolgono il territorio interessato: ricordiamo che il Comune di Mola è beneficiario dei fondi del Piano Urban2 per la riqualificazione urbana e questo porterà circa 40 miliardi di vecchie lire di finanziamenti pubblici che consentiranno sul territorio investimenti produttivi; questa situazione è però da essere attentamente monitorata al fine di evitare speculazioni e operazioni poco chiare in termini di tempi ed autorizzazioni: il Comune sta provvedendo a griglie di controllo, ma il timore è legittimo; se poi ricordiamo le ultime di cronaca che hanno registrato più di 20 miliardi "distolti" dalle casse di alcune banche locali da Direttori coinvolti e – si dice - compiacenti con alcuni dei beneficiari; la strana vicenda della istituzione della "Area protetta dei laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore" (adiacente l’area Lombardi) che l’Assessore regionale Saccomanno (A.N.) aveva proposto alla Giunta Regionale in data 11.11.2002 e che la Giunta unanimemente aveva approvato e che nei pochi giorni successivi - nel passaggio in Consiglio – stranamente lo stesso Saccomanno ha ritirato (forse perché per legge la Area protetta avrebbe reso inidoneo il sito di Contrada Martucci?); aggiungendo che questo tema, da sempre centrale a Conversano, si intreccia con le prossime elezioni amministrative e che uno degli esponenti di punta del CCD di Rutigliano – Partito uscito dalla maggioranza di centrodestra al Comune – è concessionario della falda di acqua minerale che insiste sulla area di contrada Martucci (punito???) e che sempre nelle vicinanze del sito è in costruzione il Parco a tema "Elementa" della impresa del gruppo Fusillo (deputato Margherita)….
Certo è che i dubbi e le domande che il Comitato pone sono inquietanti alla luce anche che la Lombardi Ecologia – coinvolta anche nello scandalo delle tangenti per l’appalto dei rifiuti a Monopoli e tutt’ora detentore del servizio comunale (come anche in scadenza a Mola) – avrebbe quantitativamente un ruolo di partecipazione importante nella costituenda Società mista di Bacino prevista da Fitto.
Ancor maggiore considerando che risulterebbe proprietaria delle discariche che i Comuni del bacino devono rilevare stante l’obbligatorietà per legge della titolarità pubblica.
Nelle prossime settimane la mobilitazione nei Comuni interessati salirà di tensione ed intanto anche i Partiti fino ad oggi defilati nella questione stanno cominciando a rendersi conto della problematica non più solo limitata ad alcune comunità. I DS avranno una Riunione di Federazione sul tema per discutere ed individuare una posizione comune dei propri rappresentanti nel bacino; Rifondazione da sempre ha sostenuto ed affiancato il Comitato; i Verdi sono scesi in campo sostenendo le posizioni del Comitato; la Margherita provinciale ha dato la sua disponibilità a trovare soluzioni in direzione del minor impatto ambientale. Si aspettano tutti gli altri che fino ad oggi sono stati alla finestra per motivi di "equilibri" elettorali e per vicinanza ad interessi coinvolti.
Intanto:
RINVIATA LA UDIENZA PER IL RICORSO AL TAR
Il giorno 5 Febbraio, ad apertura della seduta, il Comune di Mola ha trovato "la sorpresa" di avere di fronte al Giudice - in opposizione al Ricorso - ben due Soggetti : LOMBARDI ECOLOGIA (proprietario della discarica PRIVATA che Fitto ha individuato e che i 21 comuni dovranno COMPRARE visto l'obbligo di Legge alla titolarità pubblica delle discariche) ed il Comune di Acquaviva delle Fonti (sindaco di Forza Italia - stesso Partito di Fitto) che possiede il sito alternativo gia pronto e soprattutto l'unico già di proprietà pubblica in quanto su suolo demaniale. La cosa "anomala" e "inquietante" è che i due soggetti, pur rappresentando interessi diversi potenzialmente contrapposti, si sono ALLEATI con un unico atto legale "ad opponendum" e con gli stessi Avvocati pagati in comune: CAPUTI JABRENGHI e LOJODICE tra i più noti (e costosi) del Foro barese.
ORA MOLA DI BARI HA CONTRO LE CORAZZATE E GLI INTERESSI CHE, A QUESTO PUNTO, E' CHIARO A TUTTI QUANTO PESANO (miliardi) E CHE INTRECCI  POLITICO-AFFARISTICI EVIDENZIANO !!!!
L'Udienza si è aperta con Lombardi e il Comune di Acquaviva che chiedevano il rigetto del Ricorso di Mola perchè INFONDATO (!!!!). Il Giudice, ritenendo invece necessari approfondimenti nel merito e quindi fondato il diritto a ricorrere del Comune di Mola ha rinviato la udienza.
Anche la Ditta aggiudicataria della gara di gestion della discarica di Acquaviva ha presentato ricorso contro la localizzazione Fitto che ha "dimenticato" che ad acquaviva era stata regolarmente indicata la localizzazione della discarica di bacino dopo tutte le valutazioni tecniche  commissionate da Regione e Comune (al'epoca di centrosinistra).
CITTADINI, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI,... MOBILITIAMOCI: L' ECOMAFIA NON E' UNA INVENZIONE...
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA - SEDE DI BARI
RICORSO
      Per il Comune di Mola rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto dal Sindaco pro-tempore il sig. Vincenzo Cristino in forza della delibera adottata dalla Giunta Municipale il 20/12/2002 al n° 226, dall’avv. Alberto Coccioli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla Via san Francesco d’Assisi n° 15
ricorrente
     contro il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Puglia pro tempore, con sede in Bari alla Via Lattanzio n° 29
resistente
     ed ove occorra contro il Ministro dell’Interno pro tempore delegato al coordinamento della Protezione civile
resistente
     ed ove occorra contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore
resistente
p e r    l’a n n u l l a m e n t o
     del decreto n° 335 emesso il 29/10/2002 dal Commissario delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Puglia pro tempore e notificato al Comune di Mola di Bari il giorno 11/11/2002, di ogni altro atto o provvedimento connesso, dipendente o collegato ancorché non conosciuto, nonché, ove occorra, dell’Ordinanza del Ministero dell’Interno 22/03/2002 n° 3184 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Puglia” e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2001 avente ad oggetto la “Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale sei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione”.
F A T T O
     La Regione Puglia, con D.P.Reg. 06/03/2001 n° 41, si è dotata del “Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate” (vedi doc. n° 6).
     Le dodici amministrazioni comunali appartenenti al Bacino, consce della pressione ambientale a cui il comprensorio di Contrada Martucci viene sottoposto per la ventennale utilizzazione della zona a discarica (impianto privato di proprietà della ditta Lombardi Ecologia), raggiungevano l’unanime determinazione di dislocare la futura discarica di servizio/soccorso prevista dal D.P.Reg. n° 41/01 in sito diverso da Martucci (vedi doc. n° 7).
     Nel mese di luglio 2002 la Conferenza dei Comuni del Bacino BA/5, con lettera del Sindaco di Putignano-legale rappresentante dell’amministrazione comunale designata capofila - formalmente richiedeva al Commissario delegato copia della documentazione tecnica e cartografica inerente a tutti i siti presenti nel territorio del Bacino potenzialmente idonei all’allocamento di una discarica di emergenza/soccorso (vedi doc. n° 8).
     Successivamente, con decreto n° 296 del 30/09/02 il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti - ad integrazione e parziale modifica del Piano di Gestione dei rifiuti di cui al D.P.Reg. n° 41/01 - ridefiniva gli ambiti territoriali ottimali, riducendoli dai diciotto iniziali ai quindici attuali: il Bacino d’utenza BA/3 veniva soppresso ed i comuni facenti parte venivano riallocati parte nel Bacino BA/5, parte nel Bacino BA/2 (vedi doc. n° 9).
     Con i successivi decreti commissariali ni 297-310 venivano istituite le Autorità per la gestione dei suddetti bacini d’utenza e, conseguentemente, il 05/11/2002 veniva costituita l’A.T.O. del Bacino BA/5.
     L’ampliamento del Bacino BA/5 (la dimensione è raddoppiata, passando dai dodici comuni originari ai ventuno attuali) ha costituito una novità di grande portata che avrebbe dovuto indurre la Struttura commissariale a riponderare tutti i parametri di valutazione tecnici e gli studi preparatori sino ad allora eventualmente effettuati ma ormai divenuti tralatizi e superati.
     Inaspettatamente, il 29/10/02, il Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, con proprio decreto n° 335 localizzava in Conversano-località Martucci il sito presso cui realizzare la nuova discarica di servizio/soccorso di titolarità pubblica del Bacino BA/5.
     Tale irrazionale ed incomprensibile localizzazione è gravemente lesiva degli interessi di cui è portatore il Comune di Mola di Bari, in presenza di molteplici altre e più idonee alternative possibili, onde il presente ricorso al fine di ottenerne l’annullamento, per i seguenti motivi in diritto.
I
     Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 16 della L.r.Puglia n° 17/93. Inosservanza del D.P.Reg. 06/03/01 n° 41 (Piano per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate). Violazione ed inosservanza del D.M. Ambiente 28/12/87 n° 559. Violazione Delib. C.I. 27/07/1984.Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 D.Lgs n° 267/00. Inosservanza del giusto procedimento. Violazione del principio di buona amministrazione. Omessa ponderazione degli interessi coinvolti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carente istruttoria; erronea presupposizione e falsa rappresentazione della realtà, perplessità, illogicità, irrazionalità, incongruità, sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n° 241/90, per omesso avviso del procedimento. Inversione procedimentale.
     Peliminarmente l’amministrazione ricorrente precisa che con il presente gravame intende censurare la legittimità delle modalità e dei criteri posti a base della localizzazione operata dal Commissario delegato della nuova discarica servizio/soccorso di titolarità pubblica per il Bacino BA/5.
     A) La localizzazione del sito idoneo ad accogliere il nuovo impianto di smaltimento avrebbe dovuto scaturire solo all’esito di una oculatissima istruttoria e solo dopo scrupolosissima ponderazione di tutti i molteplici aspetti ed interessi - pubblici e privati - coinvolti.
           
Il Legislatore, infatti, conscio della esigenza di un’attenta istruttoria in una materia ad evidente incidenza ambientale (quale è lo smaltimento dei rifiuti) ha imposto un’indagine conoscitiva improntata al massimo rigore ed alla massima considerazione degli interessi individuati come rilevanti.
     Orbene, nel caso di specie dall’analisi dell’iter procedimentale seguito dalla struttura commissariale, emerge con chiarezza che nell’attività di individuazione del sito è stata omessa la necessaria ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti nella scelta, in tal guisa violando le fonti normative indicate in rubrica, le quali, invece, disegnano un modello procedimentale funzionale al coinvolgimento di tutte le municipalità interessate, in un contesto di pieno e democratico contraddittorio ed in un quadro di partecipazione e di leale collaborazione nel processo decisionale.
     In particolare, va rimarcato che con la L. n° 17/93 (immotivatamente disattesa dal Commissario delegato) la Regione Puglia ha sancito l’aureo principio per cui nel regolamentare il procedimento amministrativo funzionale alla localizzazione degli impianti, devono essere promossi accordi di programma ai sensi dell’art. 27 della L. 08/06/90 n° 142, tra i comuni ricadenti in ciascun bacino di utenza (artt. 1, comma IV e 9, comma II).
     Nella legge regionale vi è, dunque, l’affermazione della garanzia e della necessità di una compiuta ponderazione delle istanze ed degli interessi di cui gli enti municipali sono portatori, quali diretti destinatari degli effetti delle scelte operate dall’autorità amministrativa decidente - anche nel caso in cui la P.A. agisse in esecuzione di competenze trasferite per delega -.
     Alla luce del quadro normativo ricapitolato si rileva l’illegittimità del provvedimento impugnato, per non aver il Commissario delegato immotivatamente promosso gli accordi di programma.
     B) Il Commissario delegato ha altresì illegittimamente ignorato l’art. 7 della legge n° 241/90, che impone l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi.
     C) Un ulteriore e rilevante vizio, che rende sotto altro profilo illegittimo il provvedimento commissariale, è costituito dal modus operandi dell’Autorità commissariale, la quale ha localizzato sua sponte il sito ove realizzare il futuro impianto di titolarità pubblica, accordando “all’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per il Bacino di utenza BA/5 di modificare ... la localizzazione del sito individuato ... entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla notifica del presente decreto; decorso inutilmente tale periodo il sito sul quale deve essere realizzato tale impianto è quello di cui al n° 1 del presente provvedimento”.
     Preliminarmente si dubita che il Commissario abbia il potere di fissare termini perentori.
     In secondo luogo si censura l’operato commissariale là dove - invertendo il naturale ordine logico-procedimentale e facendo illegittimo ed intempestivo uso dei poteri delegati- non ha dato modo alle amministrazioni comunali del bacino di raggiungere spontaneamente un’intesa.
     Il metodo adottato dal Commissario, infatti, ha determinato una grave turbativa del dibattito in fieri tra le amministrazioni comunali del Bacino BA/5, dal momento che l’aver comunicato in anticipo la scelta definitiva in assenza di accordo tra le parti ha garantito solo in astratto il democratico articolarsi del dibattito, mentre, in concreto, ha inibito ogni possibile decisione.
     È intuitivo che i soggetti appagati dalla scelta commissariale non hanno più interesse a modificare una situazione per loro già altamente vantaggiosa.
     Anche tale ulteriore profilo è sintomatico dell’illegittimità dell’azione commissariale.
     La denunziata inversione procedimentale, peraltro, non si giustifica neppure con l’urgenza della localizzazione della discarica a realizzarsi.
     In data 11/11/2002, infatti, è stato notificato al Comune di Mola il decreto n° 339/02 con cui il Commissario delegato, in via d’urgenza, autorizzava presso l’attuale discarica privata di proprietà della ditta Lombardi Ecologia il conferimento di R.S.U. “fino all’entrata in vigore del nuovo impianto di titolarità pubblicaper una volumetria massima di 300.000 mq.
     Il risultato conseguito dal Commissario con il decreto 339/02 è stato duplice: è stata superata - seppur momentaneamente - la situazione crisi del Bacino, ed è stato guadagnato tempo (quasi due anni agli attuali ritmi di conferimento giornaliero di R.S.U. in discarica) per meglio ponderare la definitiva localizzazione della discarica di soccorso/servizio.
     È dunque comprovata l’insussistenza nel caso di specie, dell’imprescindibile requisito dell’urgenza tale da giustificare l’abnorme iter procedimentale seguito dall’Autorità commissariale.
     Un’ulteriore circostanza sintomatica della denunziata svista procedimentale è rappresentata - tra l’altro - dal fatto che l’autorità commissariale ha totalmente disatteso la pur legittima richiesta avanzata nel luglio 2002 dalla Conferenza dei Comuni del Bacino BA/5 (con lettera del Sindaco di Putignano -legale rappresentante dell’amministrazione comunale designata capofila -) di copia della documentazione tecnica e cartografica inerente a tutti i siti presenti nel territorio del Bacino potenzialmente idonei all’allocamento di una discarica di emergenza/soccorso.
     L’omessa comunicazione della chiesta documentazione (unitamente agli altri episodi di cui ai motivi di doglianza successivi) dà la misura della opacità e dell’irrazionalità dell’azione commissariale, i cui poteri sono stati inopinatamente piegati a improprio strumento di ingiusta sanzione nei confronti delle amministrazioni municipali e come fonte di un malcelato arbitrio svincolato da ogni forma di analisi comparativa degli interessi in contraddittorio.
     In definitiva, appare evidente la violazione - nel contesto dell’iter amministrativo scaturito nel decreto commissariale impugnato - di tutte le norme indicate in rubrica, non avendo il Commissario messo le stesse municipalità del Bacino (e tra questi, il Comune di Mola di Bari) in grado di esercitare i propri diritti di partecipazione al procedimento.
     D) La soluzione semplicisticamente adottata dall’Autorità commissariale, peraltro, ha comportato un’incolmabile vuoto di istruttoria, dal momento che i luoghi considerati (e quello prescelto) non sembrano essere stati individuati attraverso un’accurata preventiva ricerca di tutte le possibili località idonee a ricevere una discarica di soccorso/servizio, bensì attraverso un procedimento che non ha rispettato - se non a livello di affermazioni di rito prive di contenuto sostanziale - le norme che prevedono delle accuratissime indagini e verifiche per la scelta del sito.
     E) Sono state, inoltre, violate le disposizioni del “Piano regionale di gestione dei rifiuti” istituito con D.P.Reg. n°41/01, ove si stabilisce che la localizzazione dei siti da destinare a stoccaggio definitivo dei rifiuti deve essere compiuta con l’osservanza dei criteri prescritti dal D.M. 28/12/87 n° 559, criteri del tutto omessi e non considerati.
     Il D.M. n° 559/87, infatti, dispone l’obbligo di acquisizione preventiva delle informazioni sulle caratteristiche del contesto ambientale e territoriale ove la scelta è caduta, nonché sui prevedibili effetti ambientali dell’attività di smaltimento.
     Il D.M., ai fini della razionale scelta della localizzazione dell’impianto prescrive, inoltre, l’espletamento dell’attività di inquadramento territoriale per un’estensione radiale di almeno 2 Kmq. al fine di verificare l’esistenza di aree sottoposte a vincoli idrogeologici, di aree sottoposte a vincoli paesaggistici, di aree degradate da presenza di cave abbandonate, di centri abitati, di aree geologicamente instabili e comunque di aree tali da non consentire l’installazione di stoccaggi definitivi a norma del comma b) del punto 4.2.2. della delibera Comit. Interminis. 27 luglio 1984.
     Sommando errore ad errore, pertanto, il Commissario ha omesso di applicare le vincolanti prescrizioni della Delib. C.I. 27/07/84, richiamata dal citato D.M., con riferimento:
·       al punto 3.2.1. che testualmente stabilisce:
L’ubicazione degli impianti sarà determinata tenendo conto della loro compatibilità con l’assetto urbano e con l’ambiente naturale e paesaggistico, e delle condizioni metereologiche e climatiche;
·       al punto 4.2.2. ove si prevede che:
Gli impianti devono essere posti a distanza di sicurezza, in relazione alle caratteristiche geologiche e idro-geologiche del sito: - dai punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile;
- dall'alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti.
Gli impianti devono inoltre essere posti a distanza di sicurezza dai centri abitati e dai sistemi viari di grande comunicazione”;
     Tale reiterata violazione di norme è l’evidente frutto di un’errata ricostruzione, da parte del Commissario delegato, dell’esercizio dei propri poteri come discendenti dalla ordinanza ministeriale (come si avrà modo di soffermarsi più diffusamente in seguito).
     Invero l’art. 14 O.M. n° 3184/02 abilita l’ufficio commissariale a derogare la normativa ivi elencata “limiti necessari per la realizzazione e gestione degli interventi di emergenza” e comunque nel “rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”.
     È di palmare evidenza, quindi, che il Commissario nel caso di specie non era affatto abilitato a seguire un iter procedurale diverso rispetto a quello disegnato dalla normativa nazionale e regionale.
     L’oggetto del provvedimento impugnato, infatti, non concerne l’adozione di un provvedimento urgente necessario per sopperire all’acuirsi di una crisi ambientale, bensì riguarda la definitiva localizzazione di un impianto in attuazione del Piano di gestione dei rifiuti. Nel caso di specie, pertanto, non sussisteva un’esigenza di celerità dell’azione amministrativa tale da poter travolgere i principi procedimentali fondamentali e da aggirare tutte le necessarie indagini istruttorie, unica garanzia di una scelta ponderata.
     Non è neppure ipotizzabile una diversa interpretazione del richiamato art. 14, dato che, ove mai la norma non fosse di univoco significato (e, quindi, fonte di più possibili esiti ermeneutici), bisognerebbe comunque optare per una sua interpretazione coerente con l’oggetto del potere che il Commissario delegato esercita in via sostitutiva: cioé in conformità ai principi costituzionali e legislativi in tema di razionalità e buon andamento dell'azione della P.A., di leale collaborazione e di garanzie procedimentali, al fine di esperire un’adeguata istruttoria. La comparazione e la ponderazione di tutti gli interessi (spesso conflittuali) in materia, infatti, è raggiungibile solo attraverso il pieno contraddittorio.
II
     Violazione degli artt. 9, 32, e 97 della Costituzione. Violazione di leggi non derogabili (D.P.R. 12/04/1996 come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 03/09/1999; D.P.R. n° 559/87; Delib. C.I. 27/07/1984; D.P.Reg. n° 41/01; D.P.R. 08/09/97 in relazione alla Dir. 79/409/CEE ed alla Dir. 92/43/CEE; L. 241/90. D.Lgs. 267/00; L. reg. Puglia n° 11/01; D.P.Reg. n° 41/01. come modificato ed integrato dal D.P.Reg. 296/02; Delib. CIPE 02/08/2002 n° 57 in relazione alla Dir. 2001/42/CE. Violazione del D.Lgs. 11/05/1999 n° 152. Violazione del D.Lgs. 02/02/2001 n° 31 in relazione alla Dir. 1998/83/CE. Violazione della Dir. 1999/31/CE).
     Violazione del D.Lgs. 05/02/1997 n° 22 e della L. reg. Puglia n° 17/93, nonché violazione della L. 241/90 in relazione alla omessa motivazione della deroga al D.Lgs. 05/02/1997 n° 22 e della L. reg. Puglia n° 17/93.
     L’Ufficio commissariale, per giustificare le violazioni delle prescrizioni normative denunziate in ricorso nonché tutti i vizi da cui l’atto impugnato è affetto, non può trincerarsi dietro il comodo paravento dell’O.M. n° 3184/02, il cui art. 14 lo “autorizza a derogare a normative ivi elencate”.
     A) É doveroso sin d’ora ricordare che il Commissario delegato, nell’iter procedimentale seguito ha violato principi generali della Carta costituzionale e norme dell’ordinamento giuridico dei quali, tuttavia, la pur ampia delega conferitagli, non consente deroga.
     Basti ricordare la violazione degli artt. 9, 32 e 97 della Costituzione, della L. 241/90 in materia di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, del D.Lgs. 267/00 in tema di conferenza di servizi, del D.P.R. 559/87, della Delib. C.I. 27/07/84, del D.P.R. 08/09/97, della normativa nazionale e regionale in tema di valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale (D.P.R. 12/04/1996 come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 03/09/1999, R. reg. Puglia n° 11/01), della Delibera C.I.P.E. n° 57 del 02/08/02, del D.Lgs. 11/05/1999 n° 152 e del D.Lgs. 02/02/2001 n° 31 in relazione alla Dir. 1998/83/CE (in materia di tutela delle acque e di monitoraggi ambientali) e della Dir. 1999/31/CE (in materia di requisiti per le discariche di RSU).
     Tanto basta per dimostrare l’abnormità dell’operato del Commissario delegato.
     B) Per quanto attiene, invece, alla normativa che l’O.M. n° 3184/02 dichiara derogabile, è doveroso ribadire che tale eccezionalissimo potere, come è stato sopra rilevato, è attribuito al Commissario delegato esclusivamente per gli interventi in emergenza e pur sempre nei limiti del “rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”.
     Ebbene, nel caso di specie il Commissario non ha adottato un atto urgente, bensì un provvedimento attuativo del Piano di smaltimento dei rifiuti come prefigurato dai provvedimenti commissariali ni 41/01 e 296/02.
     L’agere extra ordinem è invece un potere straordinario che non può eccedere le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione critica contingente; nel caso in esame, quindi, è evidente come l’intervento commissariale risulti totalmente sfornito di presupposti.
     L’impugnato provvedimento, infatti, esorbita dalla contingibilità e dall’urgenza, imprimendo - con l’adozione di misure aventi ricadute definitive - un assetto immodificabile della materia, senza il rispetto delle garanzie procedimentali ed istruttorie previste da specifiche norme nazionali e regionali.
     Ciò nonostante il Commissario delegato ha derogato immotivatamente alla L. reg. Puglia 13/08/1993 n° 17 ed al D.Lgs. 05/02/1997 n° 22, e per tali violazioni il provvedimento impugnato risulta insanabilmente viziato.
     È doveroso ricordare che l’O.M. in questione impone un uso del potere di deroga accorto e limitato ai soli casi in cui sussista un nesso di strumentalità tra la temporanea sospensione delle norme e l’attuazione degli interventi urgenti ed indifferibili.
     Nel caso di specie, tuttavia, non sono ravvisabili gli estremi che possano spiegare la temporanea deroga delle norme giuridiche, l’accantonamento delle regole procedimentali e l’aggiramento di tutte le necessarie indagini istruttorie (garanzia di una scelta ponderata).
     La possibilità di deroga alla legislazione vigente è - e deve rimanere - una misura estrema finanche nell’ambito di una situazione eccezionale. La cautela del Legislatore, infatti, è stata massima, trattandosi di conferire ad una autorità amministrativa, la cui attività è normalmente soggetta al principio costituzionale di legalità, il potere di darsi - caso per caso - le regole disciplinanti la propria azione amministrativa.
     Ma vi è di più !
     L’emergenza pugliese è caratterizzata dalla peculiarità che la delega commissariale scaturisce non già ad una calamità naturale, bensì dalla situazione di stallo in cui versava la Regione Puglia per la risoluzione dell’annoso problema dello smaltimento dei rifiuti.
     Ebbene, la dichiarazione dell’emergenza rifiuti in Puglia ha comportato l’accentramento (evento di per sè eccezionale) delle competenze di numerosi organi collegiali in un solo organo monocratico: il Commissario delegato.
     Tale straordinario accentramento delle competenze, tuttavia, non implica ex se che il Commissario delegato possa ad libitum decidere di violare immotivatamente la legislazione vigente.
     Solo il verificarsi di una contingenza emergenziale giustifica la deroga alla legislazione vigente, fermo restando l’obbligo per il Commissario delegato di motivare ex ante le ragioni della deroga.
     Affinché tale eccezionalissimo potere possa considerarsi esercitato nell’ambito dei limiti imposti dalla L. n° 225/92 (e possa dirsi scongiurato il pericolo di alterazione del sistema delle fonti), è imprescindibile che l’autorità commissariale si faccia carico ex ante di individuare le principali norme che, applicabili in via ordinaria, pregiudicherebbero invece l’attuazione degli interventi di emergenza.
     L’onere di motivazione di cui il Commissario avrebbe dovuto farsi carico (e che, invece ha omesso censurabilmente di fare) è quello diretto ad evidenziare il nesso di strumentalità necessaria tra l’esercizio dell’eccezionale potere di deroga e l’attuazione degli interventi.
     Una simile valutazione - che per intuibili ragioni avrebbe dovuto precedere la decisione impugnata in violazione della normativa vigente - doveva essere indicata dal Commissario in maniera circostanziata.
     Ebbene, l’onere di motivazione nel caso in esame non può ritenersi assolto da parte del Commissario delegato attraverso una generica indicazione del proprio potere di deroga.
     A sommesso parere dell’amministrazione ricorrente, infatti, in uno Stato di diritto qual’è la Repubblica italiana la disapplicazione della legislazione vigente è scelta troppo grave per consentire la sottrazione ad un vaglio giurisdizionale che, per essere compiuto, deve poter verificare come sia stato esercitato il potere di deroga.
     Ciò che nel caso di specie appare sommamente censurabile è la totale assenza, nell’azione commissariale, della prospettazione delle situazioni concrete che hanno reso indispensabile l’adozione di un provvedimento extra ordinem.
     Negli atti del procedimento, infatti, non vi è traccia alcuna di una siffatta complessiva valutazione, che, invece, avrebbe dovuto indefettibilmente supportare il provvedimento adottato in spregio della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti; il provvedimento, infatti, si esaurisce in una sterile ed immotivata asserzione dell’esistenza del potere di deroga all’intero complesso normativo, senza spiegarne le ragioni.
     C) Ad ogni buon conto, l’amministrazione ricorrente sin d’ora impugna - eccependone l’illegittimità anche sotto il profilo costituzionale - l’Ordinanza del Ministro n° 3184 dell’Interno del 22/03/2002 nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2001 nella parte autorizzano il Commissario delegato - in palese violazione del principio della gerarchia delle fonti - ad agire in deroga ad interi settori normativi indicati, peraltro, in maniera assai generica.
     Nell’art. 14 O.M. 3184/02 viene prefigurato un potere commissariale talmente ampio da compromettere i principi fondamentali cui, invece, quest’ultimo deve essere vincolato, secondo quanto stabilito dalla L. n° 225/92 e dalla clausola di salvaguardia contenuta nella stessa Ordinanza n° 3184/02.
     Per quanto detto appare intrinsecamente illegittima e contraddittoria l’impugnata ordinanza ministeriale là dove abilita il Commissario delegato alla temporanea sospensione dell’efficacia della normativa nazionale e regionale in materia di valutazione dell’impatto ambientale, ovvero nella parte in cui consente di seguire un iter procedimentale abnorme in dichiarata violazione dei principi generali di rango costituzionale (di buon andamento, di trasparenza, di democraticità partecipativa) che governano l’azione amministrativa.
III
     Eccesso di potere per omessa ponderazione e comparazione degli interessi coinvolti. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sviamento, travisamento e falsa rappresentazione dei presupposti di fatto, erronea presupposizione e falsa rappresentazione della realtà, perplessità, illogicità, irrazionalità, incongruità. Violazione del D.P.Reg. 06/03/2001 n° 41 (Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle acque inquinate). Violazione del principio di buona amministrazione.
     La doglianza necessita di una indispensabile premessa fattuale.
     Come è noto, il Bacino di utenza BA/3 è stato soppresso ed alcune delle amministrazioni comunali che ne facevano (tra cui Acquaviva delle Fonti) sono confluite in parte nel Bacino BA/5.
     Ebbene, l’amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti - quando ancora faceva parte del Bacino BA/3 - aveva avviato ed espletato una procedura pubblica di appalto concorso per la progettazione, realizzazione e gestione, in località Tufara-Tufarelle, dell’impianto di smaltimento di R.S.U. a servizio del Bacino Ba/3.
     Allorché la procedura volgeva a positiva conclusione con l’emanazione dell’atto di aggiudicazione in favore dell’ATI TM.E. s.p.a. - Termomeccanica Ecologica ed Eco Acqua s.r.l - il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti della Puglia ordinò all’amministrazione di revocare i provvedimenti di aggiudicazione e di trasmettere gli atti endoprocedimentali all’Ufficio commissariale.
     Dal Commissario delegato, infatti, era stata ravvisata nel procedimento una violazione di legge, a causa della natura giuridica privatistica del soggetto aggiudicatario, laddove la normativa imponeva che la fase di gestione dell’impianto fosse demandata ad una società mista con prevalente capitale pubblico.
     Tuttavia, considerato il principio di conservazione degli atti amministrativi e positivamente valutata la volontà dell’ATI aggiudicataria di assumere il diverso ruolo di socio minoritario nella costituenda società mista di gestione, l’Ufficio commissariale fece propri gli atti procedimentali presupposti all’emanazione dell’atto di aggiudicazione ed autorizzò l’A.T.I. suddetta a realizzare la discarica in contrada Tufara previa costituzione della società mista.
     Orbene, nonostante il Bacino BA/3 sia stato nelle more soppresso ed il Comune di Acquaviva delle Fonti sia confluito nel Bacino BA/5, rimane a tutt’oggi ferma l’autorizzazione commissariale alla realizzazione di una discarica di RSU nel comune di Acquaviva delle Fonti.
     È doveroso dubitare, dunque, della correttezza dell’iter procedimentale seguito dall’Ufficio commissariale che in sede di istruttoria ha totalmente pretermesso - tra i siti potenzialmente idonei a ricevere il nuovo impianto - quello già individuato in agro di Acquaviva delle Fonti, già pronto alla utilizzazione immediata.
     Ed infatti:
·       il sito è già dotato di una cava perfettamente idonea alla localizzazione di una discarica;
·       in loco è stata eseguita una compiuta istruttoria tecnica dalle competenti autorità comunali ed è stata esclusa la sussistenza di ogni possibile ostacolo e/o vincolo impediente lo smaltimento e/o stoccaggio dei R.S.U.;
·       esiste un formale atto di assenso commissariale alla realizzazione in loco della discarica;
·       per la gestione di tale sito, addirittura, esiste un imprenditore dotato delle competenze tecniche necessarie alla gestione della discarica, il quale, per di più, ha già manifestato il proprio incondizionato assenso a divenire socio di minoranza della costituenda società mista per la gestione della discarica.
     Chiaro, quindi, si appalesa il macroscopico difetto di istruttoria in cui è incorsa l’azione commissariale: l’atto impugnato, infatti, risulta illegittimo e gravemente viziato, poichè tutte le valutazioni compiute sono state eseguite senza il doveroso confronto comparativo tra tutti i siti astrattamente idonei.
     L’istruttoria, ripetesi, è stata eseguita con tale superficialità ed approssimazione che non è stato preso in considerazione un sito sul quale pur si era concentrata - in un non lontano passato - l’attenzione del Commissario.
     Peraltro, dall’esame degli atti endoprocedimentali del comune di Acquaviva delle Fonti (atti di cui l’Ufficio commissariale è in possesso per averli avocati a sè) emerge la perfetta idoneità del sito acquavivese - sotto il profilo fisico-ambientale - a ricevere la futura discarica di soccorso/servizio.
     L’omessa valutazione di tali elementi vale ad inficiare irrimediabilmente gli atti impugnati, dato che l’istruttoria procedimentale è stata portata a termine in modo evidentemente incompleto e lacunoso, senza l’indispensabile valutazione comparativa anche del sito di Contrada Tufara di Acquaviva delle Fonti.
IV
     Eccesso di potere per omessa ponderazione e comparazione degli interessi coinvolti. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sviamento, travisamento e falsa rappresentazione dei presupposti di fatto, erronea presupposizione e falsa rappresentazione della realtà, perplessità, illogicità, irrazionalità, incongruità. Violazione del D.P.Reg. 06/03/2001 n° 41 (Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle acque inquinate) nonché D.M. n° 559/89 e della Delib. C.I. 27/07/1984. Violazione del principio di buona amministrazione.
     A) Occorre premettere che il grave impatto ambientale subito dal territorio a causa del massiccio sfruttamento della discarica oggi esistente è stato già doverosamente preso in considerazione dal Commissario delegato là dove, nel Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate promulgato con D.P.Reg. 06/03/2001 n° 41, al paragrafo G.10 (intitolato Interventi di bonifica e ripristino ambientale) testualmente si legge che:
Già oggi, comunque, in aggiunta ai siti di interesse nazionale prima richiamati, è possibile indicare alcune vaste aree territoriali caratterizzate da evidenti situazioni di pressione/rischio ambientale sulle quali dovrà necessariamente essere incentrata l’azione commissariale: [...] Provincia di Bari - area sud-est barese interessate negli anni 90 da discariche di emergenza per rifiuti urbani”.
     L’Ufficio commissariale in virtù del citato Piano di gestione - ovviamente autovincolante per l’attività commissariale - ha statuito la necessità di mettere definitivamente in chiusura la discarica, ponendo l’intero sito sotto controllo trentennale di sicurezza a cura della ditta proprietaria.
     Chiaro si appalesa tale ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati, sia per la lacunosità e superficialità dell’istruttoria sia per l’omessa ovvero carente motivazione dell’azione commissariale.
V
     Eccesso di potere per omessa ponderazione e comparazione degli interessi coinvolti. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sviamento, travisamento e falsa rappresentazione dei presupposti di fatto, erronea presupposizione e falsa rappresentazione della realtà, perplessità, illogicità, irrazionalità, incongruità. Violazione del D.P.Reg. 06/03/2001 n° 41 (Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle acque inquinate) nonché D.M. n° 559/89 e della Delib. C.I. 27/07/1984. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione del D.Lgs. 11/05/1999 n° 152. Violazione del D.Lgs. 02/02/2001 n° 31 in relazione alla Dir. 1998/83/CE. Violazione della Dir. 1999/31/CE.
     Per quanto già detto nel precedenti motivi di doglianza è evidente come il sito prescelto dal Commissario delegato non sembra esser stato individuato attraverso un’accurata preventiva ricerca e selezione di tutte le possibili località idonee a ricevere una discarica di soccorso/servizio.
     Invero, la decisione appare adottata all’esito di un procedimento irrispettoso - se non a livello di affermazioni di rito prive di contenuto sostanziale - delle norme che prevedono delle accuratissime indagini e verifiche per la scelta del sito.
     La soluzione semplicisticamente adottata dall’Autorità commissariale ha comportato, pertanto, un’incolmabile vuoto di istruttoria che inficia di illegittimità gli atti impugnati.
     L’inidoneità ambientale della contrada Martucci per l’allocazione della nuova discarica soccorso/servizio emerge con solare evidenza sol che si considerino le emergenze geografiche del sito prescelto, dati che, tuttavia, sono stati sintomaticamente ignorati dall’Ufficio commissariale.
     Di seguito si evidenziano le principali conseguenze del denunziato vuoto istruttorio.
     1) Non vi è stata alcuna indagine intesa a verificare se il sito prescelto fosse interessato da vincoli archeologici e/o paesistici, sicché non si è rilevato che sul suolo prescelto insiste l’area dei “Laghi di Conversano e la Gravina di Monsignore”, caratterizzata geologicamente da depressioni doliniformi con fondo argilloso e da stagni di enorme importanza naturalistica per la presenza e per la riproduzione di fauna.
     Tale habitat, fragilissimo poichè legato a delicati equilibri ambientali (primo fra tutti l’equilibrio idro-geologico e l’inquinamento delle acque) è ope legis sottoposto a vincolo paesaggistico, dal momento che l’area in questione risulta ricompresa nel PUTT-Regione Puglia, è stata identificata dalla L.reg. Puglia 24/07/1997 n° 19 come “area naturale protetta” ed è stata altresì proposta sito di interesse comunitario giusta D.M. Ambiente del 3/4/2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 95 del 22/04/00.
     Va da sè che l’esistenza di un’area vincolata di tale importanza nelle immediate vicinanze di Contrada Martucci avrebbe dovuto sconsigliare la localizzazione della nuova discarica di soccorso/servizio.
     Ma vi è di più !
     Il medesimo sito dei Laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore, oltre che sottoposto a vincolo paesistico, risulta altresì vincolato archeologicamente.
     Il mancato riscontro dell’esistenza del sito “Laghi di Conversano Gravina di Monsignore” determina il difetto di istruttoria, nonché la violazione delle norme in rubrica specificate che escludono tassativamente che le sedi degli impianti di discarica possano essere localizzate in aree vincolate e comunque in zone che presentino “evidenze carsiche significative (ipogei, doline, inghiottitoi”. (v. il Piano di gestione dei rifiuti, Paragrafo F.2, sezione I Criteri per la localizzazione - Inquadramento geo-fisico-territoriale).
     2) Le denunziate omissioni istruttorie hanno fatto sì che l’Autorità commissariale abbia ignorato che nella zona prescelta è in fase di realizzazione un vasto parco a tema nel territorio comunale di Conversano (tanto risulta dalla documentazione che sarà esibita in sede di deposito), e che l’intera area è oggetto di recupero e rilancio agrituristico ed ambientale grazie ai cospicui finanziamenti del Piano Urban II, del P.R.U. e dei P.R.U.U.S.T. di cui beneficia Mola di Bari, e del P.I.S. del sud barese.
     A tal riguardo, infatti, si sottolinea che il Comune di Mola di Bari ha ottenuto i finanziamenti del Piano URBAN II dalla Unione Europea sulla scorta dello stato di crisi irreversibile della pesca e della urgenza della riqualificazione compensatoria del territorio sotto il profilo ambientale, agricolo, turistico e commerciale.
     Va da sè che l’installazione della nuova discarica sarebbe fonte di tale inquinamento ambientale da compromettere in maniera irreversibile qualsivoglia tentativo di rigenerazione e/o riqualificazione del territorio molese.
     3) L’Ufficio commissariale, inoltre, ha tralasciato di considerare la presenza, a distanza inferiore a due chilometri dalla discarica a realizzarsi, del Monastero di Santa Maria dell’Isola.
     È appena il caso di rimarcare che il Monastero fu fondato nel 1200 e nel 1462 venne trasformato dal Conte di Conversano in Cenobio della Contea di Conversano. L’interesse storico ed artistico dell’edificio ne fa un monumento di interesse nazionale (giusta quanto statuito dal D.Lgs. 29/10/1999 n° 490) vincolato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali.
     L’edificio monastico è meta turistica di primissimo interesse in Puglia, essendo utilizzato anche per incontri, ritiri, convegni, congressi (da circa venti anni l’edificio è sede della Casa di spiritualità “Sacro Cuore di Gesù” gestita dalla comunità delle suore Clarettiane).
     Ebbene, l’omessa ponderazione delle ricordate circostanze, unitamente all’iter procedimentale irrispettoso del vincolo esistente in situ ed all’inesistenza di motivazione in ordine al previsto insediamento in una zona di rilevante interesse storico-archeologico, accentua i denunziati profili d’illegittimità della contraddittoria azione commissariale.
     4) È sfuggito all’analisi del Commissario altresì che:
·       entro il raggio di 5 chilometri dal sito ove è stata localizzata la nuova discarica vi sono i centri abitati di Mola di Bari e Rutigliano, mentre l’abitato di Conversano dista in linea d’aria appena 2,5 chilometri;
·       che nelle vicinanze del sito prescelto insistono note masserie - di rilevantissimo interesse storico-artistico-culturale - come la masseria Recchia, la masseria Netti, la masseria Netti-Castelli, la masseria Labbate, la masseria Roberti, la masseria Introna e la masseria Barbanente;
·       che ad appena 800 metri dalla discarica Martucci è presente la Sala di ricevimenti “Verna”, nonché numerosi impianti sportivi (campi da tennis e piscina scoperta);
·       che nelle vicinanze del sito sono presenti numerosi ed avviatissimi insediamenti commerciali e produttivi di ortofrutta; a titolo di esempio (non certamente esaustivo) si citano la ditta Orchidea Frutta, la ditta Altieri, nonchè l’azienda agroalimentare Prosperi;
·       che i terreni adiacenti alla nuova discarica, poi, sono coltivati a tendoni di pregiatissima uva da tavola, ciliegeti, serre ed uliveti.
     Le strutture produttive innanzi specificate riceverebbero un irreparabile nocumento dalla localizzazione della discarica a così poca distanza.
     Va da sè, dunque, che il sito scelto avrebbe dovuto essere individuato in altra zona isolata e lontana dai centri abitati e produttivi, giusta quanto dispone il Piano di gestione dei rifiuti, al Paragrafo F.2, sezione I Criteri per la localizzazione - Parametri ottimali di localizzazione.
     5) Errata ed illogica, inoltre, è la valutazione della commissione tecnica che ha stimato irrilevante, ai fini della individuazione del sito, la presenza di una falda idrica posta a 150 metri di profondità.
     La localizzazione prescelta, inoltre, è quanto mai acritica e superficiale, dal momento che il marcato e notorio carsismo e la accentuata fratturazione del sottosuolo comporta infiltrazioni di acqua di mare anche a quote abbastanza alte (115-125 metri s.l.m.) con rischio di percolazione nella falda di inquinanti sciolti nell’acqua a causa delle periodiche sue risalite.
     6) Non è stata tenuta affatto in considerazione l’esistenza, nelle adiacenze del sito prescelto, di pozzi artesiani privati e pubblici, anche al servizio dell’AQP s.p.a..
     Nella planimetria allegata al fascicolo di parte ricorrente vengono riportate le localizzazioni dei pozzi artesiani pubblici (P.P.) e privati (P.) situati nel territorio molese sfruttati sia per uso irriguo, sia per uso potabile.
     Si richiama l’attenzione del Collegio giudicante particolarmente sul pozzo di proprietà pubblica (individuato come P.P.1 nella planimetria) posto al servizio dell’A.Q.P., il quale presenta la peculiare caratteristica di confluire direttamente nella condotta idrica dell’acquedotto e di fornire gran parte dell’acqua potabile all’abitato di Mola di Bari.
     Quanto ai pozzi adibiti ad uso irriguo, la loro particolarità consiste nel fatto che essi si ramificano in un anello di distribuzione, sicché l’eventuale inquinamento di un pozzo determinerebbe l’inquinamento di tutta l’acqua utilizzata ad uso irriguo da qualunque pozzo emunta.
     Dall’esibita relazione tecnica redatta dai tecnici dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Mola di Bari, peraltro, si evidenzia la preoccupante circostanza (riferita da agricoltori molesi) che, durante l’emungimento d’acqua dai richiamati pozzi già ora si avverte l’emissione di strani odori e la formazione di schiume sul terreno (chiaro sintomo della presenza di tensioattivi disciolti nell’acqua).
     Anche sotto tale profilo, tuttavia, l’istruttoria commissariale è risultata totalmente lacunosa per approfondito l’inquadramento idrogeologico del sito prescelto, pur in presenza di un norme nazionali e comunitarie a tutela della salubrità delle acque superficiali e sotterranee.
     Si rammenta in proposito il D. L.vo n° 152 dell’11/05/99 il quale ha come obiettivo la prevenzione, la riduzione dell’inquinamento delle acque, il risanamento dei corpi idrici inquinati, il miglioramento dello stato delle acque e la protezione di quelle destinate all’utilizzazione durevole (in primo luogo potabile), nonché l’individuazione di misure atte a prevenire e ridurre l’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili, per conservare, risparmiare, riutilizzare e riciclare le risorse idriche.
     In seconda battuta è doveroso richiamare il D. L.vo n° 31 del 02/02/01 (attuativo della Dir. 1998/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) il quale disciplina la qualità delle acque destinate a consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque stesse (art. 4). L’applicazione delle disposizioni del D. L.vo in parola deve avere:
l’effetto di non consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile”.
     È poi da menzionare la Dir. 2000/60/CE che istituisce un quadro “per l’azione comunitaria in materia di acque” finalizzato al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (attività fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente).
     In tale contesto normativo di protezione ambientale si inscrive, infine, quale indefettibile corollario, la Dir. 1999/31/CE relativa alle discariche di RSU, con la quale sono stati fissati i requisiti a cui gli impianti devono conformarsi per quanto riguarda l’ubicazione, lo sviluppo, la gestione, il controllo, la messa fuori esercizio e le misure di prevenzione e protezione da adottare per evitare qualsiasi danno all’ambiente; il legislatore comunitario, infatti, ha ritenuto l’applicazione ed il rispetto dei requisiti tecnico-scientifici previsti necessari - in una prospettiva sia a breve che a lungo termine - al fine di tutelare i comparti suolo ed acqua da possibili inquinamenti.
     Ebbene, nel caso di specie l’Ufficio commissariale, nonostante la presenza nell’area di pozzi artesiani ad uso irriguo, di pozzi di captazione di acqua potabile e, addirittura, di un pozzo da cui si estrae acqua minerale, non ha minimamente tenuto nella doverosa considerazione la peculiare caratterizzazione idrogeologica del sito.
     7) Sommando errore ad errore, inoltre, la Struttura commissariale non si è avveduta che uno dei due pozzi privati siti presso la Sala Verna (distante qualche centinaio di metri dalla discarica) viene utilizzato per l’emungimento della acqua minerale “Della Grotta”, giusta l’autorizzazione concessa nel 1996 tanto dal Presidente della Giunta della Regione Puglia (sic!) quanto dal Ministero della Sanità.
     La circostanza è assai rilevante ai fini del denunziato profilo di illegittimità dell’azione commissariale, dal momento che per la tutela della fonte in parola - distante meno di un chilometro dal sito prescelto dal Commissario delegato - è previsto un vincolo ambientale per un area circostante al pozzo di ottanta ettari.
     8) Ancora sotto il profilo dell’omessa istruttoria deve rilevarsi che il Commissario, nel localizzare la discarica soccorso/servizio presso Contrada Martucci non si è peritato di prevedere la capacità ricettiva massima della discarica.
VI
     Eccesso di potere per omessa ponderazione e comparazione degli interessi coinvolti. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sviamento, travisamento e falsa rappresentazione dei presupposti di fatto, erronea presupposizione e falsa rappresentazione della realtà, perplessità, illogicità, irrazionalità, incongruità. Violazione del D.P.Reg. 06/03/2001 n° 41 (Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle acque inquinate) nonché D.M. n° 559/89 e della Delib. C.I. 27/07/1984. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione degli artt. 9, 32 e 97 Cost.. Violazione del D.P.R. 12/04/1996 come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 03/09/1999, in relazione al D.Lgs. 05/02/1997 n° 22. Violazione L. reg. Puglia n° 11/01. Violazione del D.P.R. 08/09/97 in relazione alla Dir. 79/409/CEE ed alla Dir. 92/43/CEE. Violazione Delib. CIPE 02/08/2002 n° 57 in relazione alla Dir. 2001/42/CE. Violazione del D.Lgs. 11/05/1999 n° 152. Violazione del D.Lgs. 02/02/2001 n° 31 in relazione alla Dir. 1998/83/CE. Violazione della Dir. 1999/31/CE.
     A) Vi è un ulteriore vizio che rende illegittima, sotto altro e diverso profilo, la scelta operata dal Commissario delegato ed incompleto e viziato il procedimento seguito.
     Il provvedimento di localizzazione risulta totalmente sfornito dell’obbligatoria valutazione di impatto e/o incidenza ambientale.
     All’amministrazione ricorrente, infatti, non consta che l’autorità commissariale abbia mai effettuato di recente valutazioni di compatibilità ambientale del nuovo impianto, tantomeno studi sulla caratterizzazione orografica ed idrogeologica del sito, sull’inquadramento ambientale attuale dei luoghi, sulle possibili future ricadute a livello ecologico e sul regime vincolistico, ovvero sulla vocazione economica dell’area.
     Parte ricorrente solleva tale ulteriore profilo di doglianza con il conforto del costantemente insegnato della giurisprudenza amministrativa, la quale ritiene indispensabile una verifica tecnica ex novo della situazione ambientale (volta a riesaminare compiutamente i parametri tecnici, quantomeno al fine di un eventuale ulteriore incremento delle misure di sicurezza) ogni qualvolta mutino le condizioni di utilizzazione e gestione di una discarica.
     Nel ricordare che l’impugnato provvedimento commissariale non autorizza in via d’urgenza la proroga dell’utilizzazione della discarica privata, bensì effettua una definitiva localizzazione del nuovo impianto di titolarità pubblica al servizio del Bacino BA/5, si rileva che nel caso di specie non sarebbero stati suscettibili di utilizzazione neppure eventuali studi di compatibilità ambientale effettuati per l’attività di smaltimento di R.S.U. attualmente svolta in regime di proroga straordinaria nella discarica privata della ditta Lombardi Ecologia.
     Sulla propedeuticità degli studi di compatibilità ambientale ai fini della localizzazione, infatti, il D.P.Reg. n° 41/01 (Piano di gestione dei rifiuti), testualmente dispone che vengano acquisiti i seguenti dati:
La descrizione delle condizioni fisiche (morfologiche, geologiche, idrogeologiche, ecc.) iniziali del luogo sul quale si devono realizzare gli interventi impianti ed opere; la individuazione delle modificazioni che la realizzazione degli interventi, impianti ed opere aggiuntive comporteranno sull’ambiente, nel breve e nel lungo periodo; i parametri, i criteri di base, le assunzioni, le formulazioni, i modelli fisici e matematici adottati per identificare e stimare gli impianti; le misure proposte per eliminare, ridurre o mitigare prevedibili rischi geologici e le prevedibili conseguenze dannose per l’ambiente”.
     In considerazione del patrimonio ambientale preziosissimo e delicatissimo presente nella zona limitrofa alla discarica Martucci e dell’impatto ambientale già subito dall’habitat, era doverosa una istruttoria più approfondita da parte del Commissario delegato, dal momento che nel caso di specie (ripetesi) è stata eseguita una scelta finale di un sito su cui verrà realizzato l’unico impianto di soccorso/servizio del Bacino BA/5 destinato a svolgere non solo le funzioni proprie di tale impianto, ma anche e soprattutto a ricevere tutti gli R.S.U. prodotti nel Bacino nelle more dell’entrata a regime del sistema di termovalorizzazione dei rifiuti prefigurato dal D.P.Reg. n° 41/01 ma ancora lontanissimo dalla attuazione.
     Ma vi è di più!
     B) La misura dell’illogicità, della mancanza di trasparenza e dell’irragionevolezza dell’azione commissariale trova ulteriore documentale conferma anche nei verbali delle adunanze dei giorni 27/9/2002 e 21/10/2002 della Commissione Tecnica della struttura commissariale.
     Nella riunione dell’organismo tecnico del 27/9/02, infatti, si afferma testualmente che:
“... per quanto attiene alle aree del ... BA/5 .... si ritengono necessari ulteriori approfondimenti per la definitiva valutazione in ordine alla individuazione del sito sul quale realizzare i nuovi impianti di titolarità pubblica in questione”.
     Tale frase è oltremodo significativa, in quanto evidenzia lo stadio embrionale ed incompleto dell’istruttoria espletata sino a quel momento dalla struttura commissariale.
     Nell’ottobre 2002, poi, si è verificato l’ampliamento del Bacino BA/5, e, ciò nonostante (e dopo appena ventinove giorni !) il Commissario ha emanato l’impugnato decreto n° 335.
     Ebbene, il dato cronologico (per cui, a fronte del parere reso dalla Commissione tecnica il 27/09/02, la localizzazione del nuovo impianto di titolarità pubblica è avvenuta appena un mese dopo con il decreto n° 335 del 30/10/02) certifica che l’istruttoria - pur riconosciuta apertis verbis carente - non è stata minimamente emendata e/o integrata, nonostante la significativa circostanza che l’ampliamento del Bacino BA/5 abbia determinato l’obsolescenza di ogni indagine espletata sino al mese di ottobre 2002, a causa le variazioni di tutti i parametri di valutazione.
     Ancora una volta appare con chiarezza la lacunosità e la superficialità dell’azione commissariale, per l’irragionevole ed immotivata omissione della fase procedimentale preposta allo studio sulla compatibilità ambientale.
     L’illegittimo modus agendi del Commissario delegato nell’attività di individuazione del sito ha, peraltro, violato quanto disposto dal CIPE con la propria Delibera n° 57 del 02/08/2002, intitolata, significativamente, “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”.
     Al Paragrafo 2 il CIPE focalizza, quale obiettivo da perseguire
la protezione e la valorizzazione dell’ambiente [che] vanno considerati come fattori trasversali di tutte le politiche settoriali, delle relative programmazioni e dei conseguenti interventi”.
     Tale affermazione di principio si riempie di contenuti densi di conseguenze per la presente controversia, là dove, nel Paragrafo 5.2. vengono menzionati tra i principali strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo:
·       “L’integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di settore.
·       Assicurare la sostenibilità delle singole opere con una efficiente ed efficace applicazione della valutazione di impatto ambientale.
·       Verificare la sostenibilità dei piani e programmi mediante valutazione ambientale strategica così come prevista dalla Direttiva 2001/42/CE anticipando, già nella fase di pianificazione e programmazione, la ricerca delle condizioni di sostenibilità ambientale nelle scelte di piano”.
     La Delibera CIPE testè citata delinea la strategia normativa in materia di tutela ambientale perseguita dal legislatore nazionale e comunitario che, tuttavia, il Commissario delegato ha totalmente omesso di applicare nel caso di specie.
     Ebbene, una istruttoria scrupolosa non avrebbe potuto prescindere da un attento monitoraggio dei luoghi ove è ricaduta la scelta commissariale e da uno studio sulle ricadute ambientali della discarica sul comparto suolo e sul comparto acque superficiali e profonde.
     Tale doverosa attività di monitoraggio, infatti, non solo avrebbe permesso di verificare ex ante l’inidoneità del sito prescelto a ricevere la programmata discarica di soccorso/servizio, ma avrebbe anche permesso di precostituire un parametro iniziale di riferimento a cui rapportare le successive risultanze analitiche dei futuri controlli periodici.
     Ancora una volta chiaro si appalesa l’eccesso di potere da cui risulta viziata l’azione commissariale e l’illegittimità del provvedimento impugnato, ove non si scorge traccia alcuna di studi di impatto/incidenza ambientale.
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Con riserva di motivi aggiunti, il sottoscritto difensore del Comune di Mola
c h i e d e
     che l’adito Tribunale voglia accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare i provvedimenti in epigrafe specificati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e alle competenze del presente giudizio.
ISTANZA DI SOSPENSIVA
     Sussiste il “fumus boni iuris” stante la documentale fondatezza dei motivi di doglianza e l’immediata lesività degli impugnati provvedimenti sul patrimonio ambientale e floro-faunistico, nonché sulla sicurezza, sull’igiene, sulla salute e sulla integrità fisica dei cittadini di Mola di Bari e, comunque, degli utenti dell’intero bacino.
     Quanto al “periculum in mora”, invece, è sufficiente rilevare che il Commissario delegato ha già dichiarato che le procedure di evidenza pubblica per la realizzazione degli impianti di trattamento individuati (ivi compresa la produzione di CDR) sono state già avviate e saranno attivate n